Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 ha fornito le prime indicazioni operative ai fini della determinazione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 D.L. n. 145/2013 come modificato dalla legge di Stabilità 2015.

Il novellato art. 3 D.L. n. 145/2013 riconosce, per i periodi d’imposta successivi al 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, a tutte le imprese – senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, un credito di imposta pari al 25% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 La misura del credito sale al 50% per le spese che hanno avuto ad oggetto l’assunzione di personale molto qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca esterni con enti di ricerca ed Università, ed infine anche i compensi corrisposti all’amministratore, che non sia dipendente dell’impresa ma che svolge però attività di ricerca. Il credito di imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (nella precedente formulazione, il limite massimo era di 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo per almeno 30.000 euro (nella precedente formulazione, 50.000 euro).

Il bonus viene riconosciuto in maniera automatica dopo aver sostenuto le spese agevolate, facendo riferimento a ciascun periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione. L’impresa quindi non dovrà più presentare un’apposita istanza per via telematica.

Dal punto di vista soggettivo il credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

Al riguardo, il documento di prassi spiega che rientrano nel gruppo dei soggetti beneficiari i consorzi, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.  Rimangono invece escluse le imprese soggette a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica, come solitamente avviene nel caso del fallimento e della liquidazione coatta.

Sul piano oggettivo la circolare precisa che le attività di ricerca e sviluppo, che devono ricadere nell’elenco contenuto nelle decreto attuativo del 27 maggio 2015, possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico – ad esempio in ambito storico o sociologico – l’importante è che le attività di ricerca e sviluppo siano dirette all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni.

Con riferimento alle spese ammissibili ai fini della determinazione del credito di imposta la circolare individua le seguenti quattro categorie:

  • personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
  • contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese;
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche la possibilità di cumulare il credito d’imposta con il bonus relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi. La cumulabilità è prevista anche con riguardo al patent box. I costi rilevanti per l’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca sono computabili anche nella determinazione del reddito detassato.

 




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