Credito d’imposta per la quotazione in Borsa delle PMI

Il Legislatore ha introdotto un nuovo credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la modalità attraverso la quale è possibile usufruire del credito d’imposta riservato alle PMI nel triennio 2018-2020

La presente agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, decorre dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020, secondo le modalità attuative recate dal D.M. 23.04.2018, il quale individua:

  • i soggetti beneficiari;
  • le attività e i costi ammissibili;
  • la procedura di concessione del credito;
  • le modalità di fruizione del credito d’imposta;
  • le cause di revoca del credito e le procedure di recupero degli importi fruiti indebitamente in compensazione.

I soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta in particolare sono le piccole medie imprese che:

  • presentano la domanda di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo successivamente al 1° gennaio 2018;
  • ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, le PMI devono:

  • essere costituite e iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza atta all’ottenimento del credito;
  • operare nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento UE 651/2014(compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli);
  • non rientrare tra le imprese che non hanno rimborsato o depositato gli aiuti non spettanti secondo la Commissione europea o il Ministero dello Sviluppo Economico;
  • non risultare in difficoltà ai sensi del citato regolamento.

Il beneficio consiste in un credito d’imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (sopra riportata), che a decorrere dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della presente norma, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Esso è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Per poterne usufruire è necessario che le società trasmettano tramite PEC all’indirizzo dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, un’istanza redatta secondo lo schema riportato nell’allegato A al D.M. 23.04.2018. In particolare, la domanda deve essere presentata necessariamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo e deve contenere:

  • gli elementi identificativi della PMI, tra cui il codice fiscale;
  • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione rilasciata dal collegio sindacale/revisore/professionista;
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del D.Lgs. 159/2011.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, entro i trenta giorni successivi dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, determina la percentuale massima del credito d’imposta, comunicando anche agli istanti il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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