Contributi per investimenti innovativi delle Pmi agricole: domande dal 23 maggio

Il decreto direttoriale Mise del 02.05.2022 ha reso finalmente operativo il contributo a fondo perduto a valere sul fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, istituito dall’articolo 1, comma 123, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) con una dotazione di 5 milioni di euro.

Dal 23.05.2022 al 23.06.2022 le Pmi agricole potranno infatti presentare tramite Pec all’indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it domanda di accesso alla procedura valutativa a sportello, con rilevanza dell’ordine cronologico delle domande pervenute.

I soggetti destinatari della misura agevolativa sono le micro, piccole e medie imprese agricole, che presentino un progetto di investimento inerente alle seguenti attività:

  • trasformazione di prodotti agricoli;
  • commercializzazione di prodotti agricoli.

Sono espressamente escluse, ai sensi dell’articolo 3 D.D. 02.05.2022, le imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria.

Qualora l’impresa agricola richiedente il contributo non sia ancora attiva nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, avrà tempo fino alla data di presentazione della richiesta di erogazione per attivare il relativo codice Ateco.

Secondo quanto precisa l’articolo 7 D.M. 30.07.2021 l’investimento dovrà:

  • essere realizzato successivamente alla presentazione della domanda;
  • essere ultimato entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • essere mantenuto per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato fatti salvi i casi di sostituzione per obsolescenza o inutilizzo da comunicare al Mise;
  • prevedere un importo minimo di spese ammissibili di 5.000 euro.

L’incentivo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, localizzati nel territorio dello Stato italiano, presso la sede legale o l’unità locale indicata in domanda, caratterizzati da autonomia funzionale ad eccezione dei beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa.

Più dettagliatamente il contributo è concesso nella misura del:

  • 40% delle spese relative all’acquisto dei beni materiali strumentali 4.0, di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016:
  • 40% delle spese relative all’acquisto dei beni immateriali strumentali 4.0, di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016;
  • 30% delle spese relative all’acquisto di beni materiali strumentali ordinari.

L’agevolazione è riconosciuta entro il massimale di 20.000 euro a beneficiario.

Le spese agevolabili consistono esclusivamente in quelle relative all’acquisto in proprietà (resta esclusa la locazione finanziaria) e all’installazione dei beni strumentali nuovi effettuati da soggetti terzi privi di relazioni con l’impresa e a normali condizioni di mercato.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, D.D. 02.05.2022 sono escluse dal contributo le seguenti spese:

  • connesse alla costruzione, all’acquisto o alla locazione di fabbricati o di terreni;
  • per servizi e consulenze di qualsiasi genere;
  • per imposte e tasse, salvo l’Iva qualora sia spesa realmente ed effettivamente sostenuta e non recuperabile;
  • per oneri accessori, legali e amministrativi di qualsiasi genere.

Sono comunque esclusi i beni di costo unitario inferiore a 500,00 euro.

La valutazione delle domande di concessione, effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione, prevede verifiche circa il rispetto dei requisiti dell’impresa agricola di cui all’articolo 5 D.M. 30.07.2021, la regolarità contributiva come risultante dal Durc, l’insussistenza di sanzioni interdittive e di condanne a carico dei legali rappresentanti o amministratori dell’impresa agricola, la mancata inclusione nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, come risultante dalla visura aiuti illegali, il rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo quanto disposto nell’articolo 11 D.M. 30.07.2021 e nella normativa unionale richiamata, e ogni altro elemento necessario ai sensi del decreto ministeriale e della normativa di carattere generale.

L’erogazione dell’agevolazione è effettuata di regola dopo l’avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate e a seguito della presentazione della richiesta di erogazione a Invitalia a partire dal 30.09.2022 ed entro il 30.09.2023.

È prevista la possibilità di richiedere l’erogazione anticipata di una quota pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione o polizza fideiussoria.

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