Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.

In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell’allegato 1 del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:

  1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016
  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – primo gruppo allegato A (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – secondo gruppo allegato A (ad es. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – terzo gruppo allegato A (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).
  1. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.

All’interno del modello vengono richieste inoltre alcune informazioni di carattere statistico come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche, oppure se ha beneficiato del voucher manager o di un innovation manager.

Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguenti: Advanced manufacturing solution, Additive manufacturing, Augmented reality, Simulation, Horizontal/Vertical integration, Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data & Analytics, o altro (da specificare).

Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica – il rispettivo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it
  • credito d’imposta formazione 4.0 – il relativo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo 0@pec.mise.gov.it

Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

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