Cessione del credito da ecobonus e sismabonus: nuovi chiarimenti

Con le risposte alle istanze di interpello n. 247 e n. 249, pubblicate ieri, 16 luglio, sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono stati forniti nuovi chiarimenti in relazione alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche (articoli 14 e 16 D.L. 63/2013).

Con la risposta all’istanza di interpello n. 247 si affronta il caso di un soggetto che intende eseguire sulla propria abitazione degli interventi di riqualificazione energetica per i quali non troverà capienza d’imposta per poter fruire completamente del beneficio fiscale.

Pertanto si intende cedere il credito a favore della società della quale l’istante è amministratore e socio.

Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lett. a, n. 10, L. 205/2017) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli eseguiti sulle singole unità immobiliari, confermando inoltre che la cessione può avvenire ai fornitori che hanno eseguito gli interventi nonché ad altri soggetti privati (che a loro volta possono cedere il credito), ovvero alle banche e agli altri intermediari finanziari, ma limitatamente ai soggetti cd. “incapienti” (che ricadono nella cd. “no tax area”).

Con la circolare 11/E/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti precisazioni in merito ai soggetti ai quali può essere ceduto il credito, ed in particolare ha chiarito che possono rientrare in tale ambito anche soggetti diversi dai fornitori purché siano collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

A titolo esemplificativo, nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la cessione può avvenire a favore di altri soggetti titolari delle detrazioni (altri condomini), ovvero più in generale a favore di altre società che fanno parte dello stesso gruppo del soggetto che ha eseguito i lavori.

Nel caso di specie, si intende cedere la detrazione ad una società di cui il soggetto è socio ed amministratore, ragion per cui l’Agenzia ritiene di dover dare risposta negativa, non tanto per tale circostanza, bensì per il fatto che non sussiste alcun collegamento con i soggetti che hanno eseguito i lavori (nell’istanza non sono state infatti fornite indicazioni in tal senso).

Con la risposta all’istanza di interpello n. 249, invece, si affronta il caso di un soggetto che intende eseguire delle opere tese a migliorare la stabilità sismica e la prestazione energetica di tre unità immobiliari, affidando il lavori ad un’impresa, la quale a sua volta subappalta parte dei lavori (la realizzazione di impianti tecnologici) all’impresa individuale di cui è titolare il soggetto istante.

Si chiede se sia legittimo cedere il credito alla ditta individuale in questione quale soggetto collegato al fornitore che esegue i lavori.

Secondo l’Agenzia delle entrate la cessione del credito nel caso di specie non è legittima poiché si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto la spesa in credito d’imposta utilizzabile in compensazione anche con altre imposte e somme.

In altri termini, precisa l’Agenzia, laddove venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso verrebbe meno il requisito della terzietà richiesto dalla normativa, con il risultato di permettere al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un credito d’imposta.

Ma questa possibilità non è ammessa dalla normativa, ragion per cui l’Agenzia nega la possibilità di procedere con la cessione del credito nel caso in esame.

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