Bonus videosorveglianza: agevolabile il 100% dell’importo richiesto

La quota percentuale del credito d’imposta per le spese di videosorveglianza sarà pari al 100% dell’importo richiesto e risultante dalle istanze validamente presentate entro lo scorso 20 marzo.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 marzo 2017. Parallelamente, con la risoluzione 42/E di ieri, il Fisco ha istituito anche il codice tributo “6874” da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Come noto, l’articolo 1, comma 982, della L. 208/2015, ha introdotto un nuovo credito d’imposta a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto, nel corso del 2016, spese:

  • per sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;
  • connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

L’agevolazione in esame deve poi essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / Redditi PF 2017), ed è utilizzabile:

  • in compensazione con il modello F24, da presentare “esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, pena lo scarto del modello;
  • in diminuzione delle imposte (Irpef / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi stessa.

Come già anticipato, con la risoluzione n. 42/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6874” denominato “Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza – art. 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

 In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto verificando che:

  • il contribuente abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti (20 marzo 2017);
  • l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti non superiore all’ammontare del credito spettante.

In caso di mancato superamento dei controlli il modello F24 viene scartato e l’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso, articolato su 5 giornate, è orientato ai professionisti della crisi (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro) che devono accompagnare l’impresa nei diversi percorsi di risanamento ovvero nelle procedure di liquidazione giudiziale. A partire dal 16/06/2026

Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una compiuta conoscenza sulla disciplina del Collegio sindacale degli Enti del SSN (ASL, AO, AOU e IRCCS) e di illustrare le molteplici attività di vigilanza e controllo poste in capo all’organo di controllo. A partire dal 4/06/2026

Il percorso formativo illustra l’evoluzione della finanza aziendale da funzione prevalentemente amministrativa a vera e propria leva strategica, capace di sostenere la creazione di valore e di presidiare i rischi, sia interni sia esterni all’impresa. A partire dal 23/06/2026

Torna in alto