Bonus formazione 4.0: pubblicato in GU il decreto attuativo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 giugno il D.M. 04.05.2018 recante le disposizioni attuative del bonus formazione Impresa 4.0.

Il bonus prevede la concessione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione su modello F24 pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente occupato nella attività di formazione, con un importo massimo agevolabile pari a euro 300.000.

I soggetti beneficiari sono tutte le aziende di cui all’articolo 2 D.M. 04.05.2018 senza distinzione in base alla attività esercitata, alla natura, alle dimensioni e al regime contabile adottato, purché residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Sono agevolabili le spese sostenute, come detto, per l’attività di formazione del personale dipendente volte ad acquisire e/o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

Il costo agevolato è il costo lordo azienda riferito alle ore effettivamente dedicate dal dipendente alla tipologia di formazione agevolata, compreso il personale docente con una limitazione, in questo caso, del 30% del costo.

Come si diceva precedentemente il bonus è rappresentato da un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 (a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese); a tale fine esso dovrà essere riportato nel modello dichiarativo nel quadro RU sia nell’anno in cui la spesa risulta sostenuta che negli anni in cui il credito sarà utilizzato.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito Irpef/Ires né della base imponibile Irap, né rileva al fine della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

In merito alla documentazione richiesta, il citato decreto prevede che l’azienda debba conservare una apposita relazione illustrativa predisposta:

  • dal docente se la formazione è interna,
  • dal formatore se la formazione è stata commissionata a terzi.

Allo stesso tempo l’effettivo sostenimento delle spese dovrà essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente) ovvero da un revisore terzo.

La spesa sostenuta dall’azienda per tale certificazione è comunque agevolabile per un importo massimo pari a euro 5.000.

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