La rottamazione-bis per i ritardatari

Come noto, larticolo 1 D.L. 148/2017, c.d. collegato alla legge di Bilancio 2018, ripropone una nuova versione della rottamazione delle cartelle di pagamento, dopo quella introdotta dall’articolo 6 D.L. 193/2016.

Sotto il profilo sostanziale, la citata disposizione normativa non si limita a un mero aggiornamento temporale delle disposizioni contenute nell’articolo 6 D.L. 193/2016, bensì aggiorna e modifica sia l’ambito applicativo sia quello procedurale della definizione agevolata dei carichi.

Anche alla luce dell’emendamento della scorsa settimana, aspettando comunque la conversione in legge del decreto, la nuova formulazione di fatto ripristina la possibilità di rottamare tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione rispettivamente:

  • dal 1.1.2000 al 31.12.2016 (nella prima versione erano esclusi);
  • e dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

In particolare, sono definibili i ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016:

  1. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non sono state rispettate le scadenze previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017;
  2. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non è stata accolta dall’Agente della riscossione;
  3. per i quali non è mai stata presentata alcuna istanza di definizione.

Con riferimento alla prima ipotesi, di fatto, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 D.L. 148/2017 si determina una sorta di “remissione in bonis” a favore del contribuente “ritardatario” per le rate riferite alla prima rottamazione (luglio e settembre 2017) a condizione che proceda al pagamento delle stesse entro il termine del 7.12.2017 (inizialmente 30.11.2017). Pertanto, se il contribuente ha già pagato, seppur in ritardo, la “prima” definizione agevolata è ancora valida.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie – domanda di definizione agevolata respinta – si ricorda che il comma 13-quater D.L. 193/2016 prevedeva che erano esclusi dalla definizione (prima versione della rottamazione) i soggetti che non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti delle rateizzazioni ex articolo 19 D.P.R. 600/1973 scadenti nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

Ora, invece, in presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile la (ri)ammissione alla stessa purché:

  1. entro il 31.12.2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l’apposito mod. DA-R;
  2. entro il 31.5.2018 siano versate, in un’unica soluzione, le rate scadute e non pagate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina “l’improcedibilità dell’istanza”;
  3. siano pagate in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018):
  4. le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  5. le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;
  6. nonché, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi ex articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 (4,5%).

Oltre alle ipotesi di cui sopra, come accennato, viene ripristina la possibilità di definizione agevolata anche per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2016 per i quali non è mai stata presentata un’istanza di rottamazione.

La situazione che si presenta può essere così rappresentata.

Ruolo affidato all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016
Applicazione rottamazione

ex articolo 6 D.L. 193/2016

Rottamazione-bis ex articolo 1 D.L. 148/2017
Si Si
Ruolo affidato all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1.1.2017 e 30.9.2017
Rottamazione-bis ex articolo 1 D.L. 148/2017
SI

In conclusione, a seguito delle modifiche apportate al D.L. 148/2017 la rottamazione può riguardare tutti i ruoli affidati dall’1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

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