Sequestro preventivo per il professionista che trasmette il modello F24

È legittimo il sequestro preventivo nei confronti di un professionista che si è limitato a trasmettere telematicamente il modello F24 recante l’indebita compensazione, anche se la consulenza è stata fornita da soggetti terzi. Un soggetto operante del settore, d’altra parte, conosce le dinamiche sottese alle operazioni tributarie ed è impensabile che lo stesso possa aver adempiuto rimanendo all’oscuro dell’obiettivo illecito perseguito.

A queste conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza n. 26087, depositata ieri, 16 settembre.

Giova innanzitutto precisare che il ricorso per cassazione in oggetto è stato proposto contro un’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, in materia di sequestro preventivo probatorio (e, quindi, nell’ambito delle misure cautelari): ulteriori elementi di difesa potranno quindi essere sviluppati dal professionista nelle successive evoluzioni del procedimento penale.

Ad ogni buon conto, le conclusioni raggiunte sono degne di nota.

Il caso riguarda una S.p.A. che, all’esito dell’attività di verifica svolta dall’Agenzia delle entrate di Catania, risultava coinvolta in un meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso l’illecito utilizzo degli istituti giuridici dell’accollo e della compensazione dei debiti tributari: la società, infatti, si era accollata i crediti di società terze, che si erano rivelati falsi, e aveva, grazie all’istituto della compensazione, estinto gran parte dei propri debiti tributari.

Il professionista assumeva, nell’ambito della vicenda in esame, un ruolo di rilievo sotto due distinti profili:

  • in primo luogo, quale professionista intermediario, avendo lo stesso materialmente trasmesso il modello F24 recante la compensazione,
  • in secondo luogo, quale Presidente del collegio sindacale.

Si difendeva il professionista rilevando che l’accollo era stato deciso dalla società con la consulenza di professionisti esterni e gli F24 non erano stati predisposti dallo stesso: il professionista, infatti, aveva soltanto ricevuto il modello F24 precompilato e si era limitato a trasmetterlo telematicamente.

D’altra parte il professionista non rivestiva la qualifica di consulente della società, ma soltanto di Presidente del collegio sindacale, tra l’altro, per quanto pare di comprendere, non incaricato della revisione legale, essendo la stessa affidata ad una società di revisione, la quale aveva apposto i visti di conformità sull’operazione di compensazione.

Tuttavia, ad avviso del Tribunale del Riesame, è impensabile che il professionistaoperante del settore e dunque conoscitore delle dinamiche sottese alla complessa operazione tributaria realizzata, abbia adempiuto all’incombente demandatogli rimanendo all’oscuro dell’obiettivo illecito perseguito, tanto più che egli ebbe modo di consultare la documentazione sottostante, rivelatasi carente e irregolare, il che avrebbe dovuto suscitare in lui delle preoccupazioni, … a ciò dovendosi aggiungere che, nella sua ulteriore qualità di Presidente del collegio sindacale, era gravato anche da ben precisi doveri di controllo, che, ai sensi dell’articolo 2403 cod. civ., non si esauriscono certo nel prestare aprioristica fiducia in tutte le operazioni o comunicazioni più o meno formali dell’amministratore della società, ma si estrinsecano nell’obbligo di vigilare costantemente sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

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