Reato di omessa dichiarazione: rilevano gli importi dell’accertamento induttivo

Con la sentenza n. 9984, depositata ieri, 23 marzo, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema dell’utilizzabilità, ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione, dei dati derivanti dall’accertamento induttivo.

Il legale rappresentante di un Srl veniva condannato per il reato di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione Iva 2011.

Avverso la sentenza emanata veniva quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che la condanna si sarebbe fondata esclusivamente sulle risultanze di un accertamento induttivo.

Sul punto i Giudici hanno ritenuto necessario tornare ad evidenziare che, in tema di reati tributariper il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l’articolo 189 c.p.p., il giudice può avvalersi dell’accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell’imposta dovuta, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall’articolo 192, comma 1, c.p.p.”.

Le medesime conclusioni sono state raggiunte, sempre dalla Corte di Cassazione, nell’ambito di un’altra recente pronuncia, la n.781 del 13.01.2022, con la quale è stato precisato che, “Nel rammentare che gli studi di settore sono posti a base di un procedimento di accertamento disciplinato dal diritto tributario che consente il contraddittorio del contribuente, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per quanto attiene all’ambito di rilevanza penale, ha affermato il principio che, proprio ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari”.

Non può tuttavia essere ignorato che l’accertamento compiuto dal giudice penale può anche entrare in contraddizione con quello del giudice tributario; d’altra parte il giudice penale, per determinare l’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle regole previste dalle norme fiscali, risente di alcune limitazioni connesse alla diversa natura dell’accertamento penale, essendo ad esempio necessario tener conto dei costi non contabilizzati solo in presenza di allegazioni da cui desumere almeno il ragionevole dubbio della loro esistenza.

Tuttavia, nel caso di specie, non erano stati forniti elementi di prova idonei a dimostrare l’errata quantificazione, con l’effetto di non poter ritenere ammissibili le impugnazioni proposte.

Parimenti rigettato risulta essere stato anche l’altro motivo di impugnazione, riguardante la qualifica di mero prestanome che l’imputato si era attribuito.

Invero, la visura storica della società mostrava il susseguirsi di diversi amministratori, ma tale circostanza non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’effettivo ruolo dell’imputato rispetto alla reale gestione della società, attribuita al padre dello stesso.

Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che gran parte della documentazione non era stata prodotta nei precedenti gradi di giudizio.

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