Omesso versamento Iva: responsabili tutti i membri del C.d.A.

Gli amministratori ai quali sono riconosciuti gli ordinari poteri di gestione devono e possono adempiere all’obbligazione tributaria, ragion per cui possono essere condannati per il reato di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute, anche se le dichiarazioni sono state firmate soltanto dal Presidente del C.d.A.. Correttamente, dunque, è stata disposta la confisca per equivalente del profitto del reato in capo agli stessi.

È questo, in sintesi, il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 34475, depositata ieri, 3 dicembre.

Il caso riguarda gli amministratori di una S.r.l., condannati per il reato di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva.

Uno dei condannati, il Vice Presidente del C.d.A. della S.r.l., proponeva ricorso avverso la sentenza, eccependo la sua estraneità alle questioni fiscali, rivestendo un ruolo soltanto “formale”.

D’altra parte, soltanto il Presidente del C.d.A. aveva sottoscritto le dichiarazioni fiscali.

Il ricorso è stato tuttavia ritenuto inammissibile.

La Corte di Cassazione ha infatti ricordato che del reato di omesso versamento dell’Iva ex articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 (così come di quello omesso versamento delle ritenute certificate di cui all’articolo 10-bis) commesso in favore della società risponde l’amministratore in carica al momento della scadenza del termine previsto per l’adempimento, anche se si tratta di una persona diversa da chi ha presentato la relativa dichiarazione.

È irrilevante, inoltre, la circostanza che l’amministratore sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito quali amministratori di fatto: accettare la carica impone dei doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilità a titolo di dolo generico.

Lo stesso principio, chiarisce la Corte di Cassazione, trova applicazione anche nel caso in cui gli amministratori “di diritto” siano più di uno: tutti gli amministratori, dunque, indipendentemente dal ruolo effettivamente rivestito, rispondono del reato, trattandosi sempre di una responsabilità per reato omissivo proprio.

A seguito dell’omesso versamento Iva, dunque, risponde non solo il Presidente del C.d.A. che ha firmato la dichiarazione, ma anche il Vice Presidente del C.d.A. e l’Amministratore delegato, i quali, comunque, esercitavano gli ordinari poteri gestori di cui all’articolo 2475 cod. civ., ragion per cui avrebbero potuto e dovuto estinguere il debito tributario.

A supporto delle richiamate conclusioni, la Corte di Cassazione evidenzia inoltre che “gli imputati avevano deleghe, disgiunte, con un oggetto estremamente ampio, tra cui «i più ampi poteri di rappresentanza negoziale e giudiziale della società», compreso il potere «di eseguire pagamenti di qualunque specie a firma singola»”.

Gli amministratori, inoltre, non potevano essere all’oscuro della situazione economica della società, ed evidentemente la scelta di non versare le imposte dovute per fronteggiare la crisi di liquidità può essere qualificata come una scelta “strategica” maturata in capo a tutti i membri del C.d.A., e non una condotta arbitraria e isolata attribuibile al solo Presidente del C.d.A..

La recente pronuncia assume dunque particolare rilievo, evidenziando che, in caso di organo collegiale, la responsabilità per il reato può essere ascritta a tutti i componenti, i quali potrebbero subire, come peraltro avvenuto anche nel caso in esame, la confisca per equivalente del profitto del reato.

D’altra parte, tuttavia, eventuali ripartizioni interne di funzioni gestorie appaiono del tutto irrilevanti, anche alla luce della precedente sentenza, sempre della Corte di Cassazione, n. 2741 del 23.01.2018, con la quale è stato statuito che “i singoli componenti del consiglio di amministrazione non sono chiamati a rispondere del reato omissivo in conseguenza dell’applicazione dell’articolo 40 c.p., e dunque quali garanti dell’adempimento altrui, bensì quali destinatari diretti dell’obbligo di versamento”.

Anche nell’ambito della più risalente pronuncia, appena richiamata, è stato evidenziato come ciascun amministratore, essendo in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni, deve essere ritenuto responsabile: “la divisione di compiti ha natura esclusivamente organizzativa e interna ma non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società che spetta a ciascun amministratore in quanto tale. Né può avere alcuna rilevanza, ai fini della pretesa limitazione della responsabilità omissiva, il fatto che i singoli amministratori/ricorrenti non abbiano mai amministrato la società in modo paritetico e congiunto”.

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