Indebita compensazione: commette il reato chi trasmette l’F24 senza verifiche

Con la sentenza n. 7296 depositata ieri, 2 marzo, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di indebita compensazione, previsto dall’articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a 50.000 euro; la sanzione è più elevata (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) nel caso in cui oggetto di compensazione siano invece crediti inesistenti, sempre per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

Diversi soggetti venivano indagati, a vario titolo, per il reato di cui all’articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000 e subivano conseguentemente gli effetti di un decreto di sequestro preventivo.

Tra questi il legale rappresentante di una società di servizi, che si era occupata esclusivamente della trasmissione telematica dei modelli F24 contenenti i crediti, per conto di altri enti che avrebbero quindi beneficiato delle indebite compensazioni.

Ad avviso dell’indagato, quindi, non poteva ritenersi configurato il dolo (anche in forma eventuale) a fronte di una condotta meramente materiale, quale era stata, appunto, la compilazione e la trasmissione telematica dei modelli F24.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha però rigettato il ricorso.

Al di là degli aspetti processuali, trattandosi di deduzioni di puro merito non proponibili nell’ambito di un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, è interessante evidenziare come quest’ultima sia tornata a confermare le motivazioni esposte dal Tribunale del riesame.

Anche la mera trasmissione di un modello F24, ad avviso dei Giudici, può integrare modalità di consumazione del reato, in quanto i professionisti sono portatori di specifiche e necessarie conoscenze tecniche che impongono loro di effettuare controlli sulla documentazione che viene consegnata, non potendo gli stessi limitarsi a riporre fiducia in quanto prodotto dal cliente.

Trattandosi, nello specifico, di una struttura di notevoli dimensioni e con migliaia di clienti, i professionisti deputati alla compilazione e alla trasmissione dei modelli F24 avrebbero potuto compiere le almeno minimali verifiche sulla documentazione allegata alle richieste provenienti dai clienti.

Alla luce di quanto esposto, dunque, anche la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter confermare (seppur sempre nell’ambito della fase cautelare) il dolo eventuale in capo al legale rappresentante della società di servizi.

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