Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37827/2023, è tornata ad occuparsi del reato di cui all’articolo 10, D.Lgs. 74/2000, fornendo precisa interpretazione dei suoi elementi costitutivi sotto il profilo dell’elemento oggettivo.

Nel caso di specie, l’imputato, legale rappresentante di una società di capitali, era stato condannato dal Giudice di prime cure in ordine ai reati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili. La decisione era stata motivata dal fatto che la società rappresentata, nell’anno di imposta in accertamento, aveva prodotto reddito come emergente dagli accertamenti bancari.

La Corte di appello aveva confermato la sentenza, sulla base delle stesse motivazioni addotte dal Tribunale.

Il condannato presentava, dunque, ricorso per Cassazione, argomentando che l’imposta contestata come evasa era stata desunta, dalle sentenze di merito, dagli accertamenti bancari. Tuttavia, dagli stessi accertamenti bancari, oltre ai versamenti, risultavano numerosi prelevamenti che avrebbero dovuto essere considerati come costi, da dedurre dai ricavi.

Inoltre, per l’anno d’interesse i ricavi erano stati tutti accertati con metodo induttivo presuntivo, non sufficiente a provare che nel medesimo anno fosse stata effettivamente svolta attività d’impresa, con produzione di reddito. Soprattutto, non era stata dimostrata la sussistenza del delitto di cui all’articolo 10, D.Lgs. 74/2000, che prevede la sussistenza, in concreto, di una documentazione contabile occultata o distrutta.

Il Collegio ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta.

Nell’argomentare la propria decisione, la Suprema Corte ha fatto riferimento alla natura del reato di pericolo e del reato permanente.

Secondo quanto affermato dal Giudice di legittimità, il reato di pericolo si configura e perfeziona nel momento in cui si oppone il rifiuto di esibire la documentazione tributaria richiesta per la ricostruzione dei redditi, mentre l’occultamento si concretizza in un delitto permanente.

Nel richiamare propria precedente giurisprudenza, il Collegio ha infatti sottolineato come “in tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente”.

La condotta di occultamento, tipizzata nell’articolo 10, D.Lgs. 74/2000, definisce, secondo il suo specifico significato filologico, il comportamento di colui che nasconde materialmente, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, mantenendo celate le menzionate cose in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

A differenza del comportamento ricondotto nell’alveo della distruzione, l’occultamento dà luogo ad un reato permanente in quanto l’obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo fiscale, con la conseguenza che la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo il quale, diversamente da quanto accade nell’ipotesi della distruzione, ha il potere di far cessare l’occultamento esibendo i documenti.

Il reato permanente, infatti, si distingue da quello istantaneo proprio perché, perdurando la fase di consumazione del reato, il soggetto attivo ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento la perdurante condotta antigiuridica. La permanenza cessa allorché scade l’obbligo della conservazione o per altre cause.

Con specifico riferimento alla condotta di occultamento, “occultare” un documento non significa solo nasconderlo, ma anche mantenerlo celato, e siccome l’occultamento, per essere punito, deve avere avuto incidenza, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume d’affari, la condotta antigiuridica permane finché esiste in favore dell’Amministrazione il potere di controllare l’ammontare dei redditi o del volume d’affari.

Sulla scorta di tale principio, ad avviso della Suprema Corte, per l’integrazione della fattispecie penale de qua, è dunque sufficiente anche la temporanea indisponibilità della documentazione, comportamento certamente bastevole a realizzare il disvalore previsto e punito dalla norma sanzionatoria.

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