Evasore totale: ai fini penali è richiesto il dolo specifico

Nel folto panorama dei fenomeni di evasione fiscale, l’evasore totale può essere qualificato come un soggetto completamente sconosciuto al Fisco che, nonostante eserciti un’attività economica soggetta a tassazione, non presenta la relativa dichiarazione dei redditi.

Per contrastare tale fenomeno ai fini penali tributari sono previste specifiche sanzioni e, in particolare, la relativa normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell’articolo 5 D.Lgs. 74/2000 rubricato “omessa dichiarazione”, dopo le modifiche introdotte, con decorrenza dal 22 ottobre 2015, dal D.Lgs. 158/2015.

In merito, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa é superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.

Anche la prassi operativa (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume I – parte II – capitolo 1 “Il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA. Disposizioni sostanziali”, pag. 168 e ss.) ha fornito, in chiave interpretativa, alcune importanti definizioni in subiecta materia.

Il delitto in questione si configura come reato istantaneo, che si consuma decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Nello specifico, il reato in rassegna ha ad oggetto le dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi, all’Iva e alle ritenute operate dai sostituti d’imposta nonché le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Iva da presentarsi, ad esempio, nel caso di operazioni straordinarie o nell’ambito di procedure concorsuali.

Il citato documento di prassi fornisce, in merito, alcune esemplificazioni con riferimento:

  • alle ipotesi connotate da “profili di fiscalità internazionale”, ossia quelle fattispecie nelle quali viene fraudolentemente rescisso il collegamento soggettivo e territoriale tra la produzione e la tassazione del reddito (es. il trasferimento fittizio della residenza all’estero da parte di persone fisiche; l’esterovestizione societaria, ossia la localizzazione fittizia o il trasferimento simulato della residenza fiscale al fine di usufruire di un regime fiscale più favorevole; la presenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione materiale o personale occulta di un’impresa non residente);
  • alla mancata dichiarazione di proventi di fonte illecita: trattasi dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo;
  • agli “evasori totali”, ovvero coloro i quali, ai fini delle imposte dirette e Iva omettano, a vario titolo, con riferimento almeno ad un tributo e ad almeno un’annualità, la presentazione della relativa dichiarazione.

Interessanti spunti ermeneutici in ordine al reato previsto e punito dall’articolo 5 D.Lgs. 74/2000 sono stati illustrati dalla Corte di cassazione, sezione 3 penale, nella sentenza n. 31343 depositata in data 17.07.2019 nella quale è stato confermato che il delitto in commento è punito a titolo di dolo specifico di evasione.

Infatti, giova ricordare che si applica la sanzione penale nei confronti del soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

In merito, gli ermellini hanno chiarito che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione – nel delitto di omessa dichiarazione (ex articolo 5 D.Lgs. 74/2000) – non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo, né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista “che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo”, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (conformemente, cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 37856 del 18.09.2015, sentenza n. 18936 del 19.01.2016).

Per tale motivo, in conclusione, i giudici di piazza Cavour rilevano che:

  • “la Corte territoriale, a fronte di specifico motivo di gravame, ha espresso sul punto una motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare regole di esperienza senza analizzare specifici elementi fattuali emergenti dagli atti;
  • tale vizio motivazionale vizia la sentenza impugnata e ne impone l’annullamento sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello …”.

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