Voluntary: arriva la proroga della trasmissione della documentazione

Prorogato il termine per la trasmissione della relazione e della documentazione a corredo dell’istanza per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

Il nuovo termine ultimo è ancorato alla presentazione dell’istanza: i documenti di accompagnamento infatti possono essere presentati fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza che deve avvenire entro il prossimo 30 settembre. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n.116808 di ieri.

Il rinvio in questione trae origine dalle recenti novità introdotte dall’art.2 del D.Lgs. n.128/2015 in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento.

Con tale norma viene stabilito che, in mancanza di tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia nei termini ordinari, il raddoppio dei termini per gli accertamenti sulle imposte dirette e sull’Iva non potrà più essere fatto valere. Per denuncia tempestiva si deve intendere quella effettuata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui detta dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Con specifico riguardo alla procedura della voluntary, il comma 4 stabilisce che, ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 5-quinquies, comma 3, D.L. n.167/90, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria di cui alla L. n. 186/14, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati a attività riferite a annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.

In tal modo, la disposizione estende la riforma in tema di raddoppio dei termini anche alle annualità accertabili nell’ambito della voluntary disclosure comportando la neutralizzazione, al fine del rientro dei capitali, dei periodi d’imposta anteriori al 2010.

Pertanto, possono accedere alla procedura di voluntary disclosure, beneficiando della causa di esclusione della punibilità penale, oltre che della riduzione delle sanzioni amministrative, i contribuenti che intendono regolarizzare anche le attività detenute all’estero in periodi di imposta per i quali siano già scaduti i termini per l’accertamento.

Poste però le reali difficoltà che i contribuenti potrebbero incontrare nel reperire le relative informazioni nonché i fascicoli di supporto, il provvedimento direttoriale di ieri dispone che la trasmissione della relazione e della documentazione accompagnatoria possa avvenire fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, la quale deve comunque avvenire entro il termine del 30 settembre 2015.

In pratica, i contribuenti che presentano l’istanza l’ultimo giorno utile possono trasmettere la relazione e la documentazione fino al prossimo 30 ottobre.

Inoltre, il provvedimento precisa che coloro che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono considerare oggetto della procedura imponibili, imposte e ritenute

  • per i quali è scaduto il termine per l’accertamento e
  • correlati alle attività dichiarate nell’ambito della stessa

devono integrare la relazione e la documentazione entro 30 giorni da ieri.

In altri termini, per coloro che hanno già presentato la relazione, ci sono 30 giorni – dal 14 settembre 2015 (data di pubblicazione del provvedimento) – per integrarla con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria, per i quali è scaduto il termine per l’accertamento.

 



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