Ravvedimento speciale: nuova chance

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 132/2023 (c.d. Decreto Proroghe) con il quale è diventata definitiva la proroga al 20.12.2023 del termine ultimo per avvalersi del c.d. ravvedimento speciale, introdotto (ab origine) dall’articolo 1, comma 174 e ss, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023):

  • che consente di sanare le violazioni tributarie;
  • previa applicazione di una sanzione ridotta, pari a 1/18 del minimo edittale applicabile.

Conseguentemente, con la riapertura del termine per aderire al c.d ravvedimento speciale, i contribuenti (che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro lo scorso 30.9.2023) potranno regolarizzare la propria posizione, effettuando il versamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione entro il prossimo 20.12.2023 e rimuovendo le irregolarità (od omissioni) entro la medesima data, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste.

Non sono stati modificati, invece, i criteri necessari per potersene avvalere. Tra le caratteristiche principali del ravvedimento speciale, è necessario ricordare che tale istituto è inapplicabile in tutti i casi in cui, alla data del versamento di quanto dovuto (o della prima rata), le violazioni che si intendono correggere siano state già contestate con atto di accertamento, di liquidazione, di recupero, di contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di irregolarità, di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.

Tuttavia, alla luce del dato testuale della norma, è possibile affermare che è consentito accedere al ravvedimento operoso, nonostante la violazione sia stata già constata mediante Pvc. Ciò non muta la natura dell’istituto che rimane, comunque, un atto di regolarizzazione spontaneo da parte del contribuente e non diventa, invece, un atto di quiescenza ai rilievi contenuti nel Pvc.

Allo stesso modo, è impossibile fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse, dovendo questo riguardare le sole dichiarazioni validamente presentate.

La disciplina del c.d. ravvedimento speciale si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per l’entità delle sanzioni richieste, pari a 1/18 del minimo.

Più limitato è l’ambito applicativo rispetto all’ordinario ravvedimento; sono, infatti, ravvedibili le violazioni che, allo stesso tempo:

  • riguardano le dichiarazioni validamente presentate e relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi di imposta precedenti;
  • riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Non possono, invece, essere oggetto di ravvedimento speciale una serie di violazioni, quali quelle riferibili alla definizione agevolata degli avvisi bonari e le irregolarità formali. Espressamente escluse dall’ambito di applicazione della norma, anche le attività che porterebbero all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Con la proroga al 20.12.2023 si riaprono, dunque, i termini utili per usufruire della norma di favore, ancorché ne venga ammesso il pagamento in unica soluzione, venendo meno il pagamento rateizzato disposto ab origine. Si ricorda che, in alternativa al pagamento in un’unica soluzione, era previsto il versamento in 8 rate trimestrali di pari importo: la prima doveva essere pagata entro lo stesso termine del 30.9.2023. Le ulteriori sette rate, a seguito della proroga di cui all’articolo 20, D.L. 34/2023, hanno le seguenti scadenze:

  • 31.10.2023;
  • 30.11.2023;
  • 20.12.2023;
  • 31.03.2024;
  • 30.06.2024;
  • 30.09.2024;
  • 20.12.2024.

Il pagamento in unica soluzione rende inevitabilmente complessa la possibilità di avvalersi della proroga, poiché costringe il contribuente a versare, in taluni casi, ingenti importi in unica soluzione con una scadenza tra l’altro più che imminente. Da qui la difficoltà per molti di poter, di fatto, approfittare della proroga (ora entrata in vigore) e di regolarizzare le violazioni entro il prossimo 20.12.2023.

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