Ravvediamoci sul ravvedimento

La riforma fiscale alle porte potrebbe essere un’ottima occasione per ripensare il ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n.472/97: semplificare e potenziare questo istituto non potrebbe che far bene al difficile rapporto tra fisco e contribuenti.

Una prima serie di interventi potrebbe riguardare gli omessi o tardivi versamenti.

Tutti hanno apprezzato l’introduzione del cosiddetto ravvedimento “fast” posto in essere nei primi 15 gg dalla scadenza, che presuppone però una graduazione della sanzione in quindicesimi: a noi pare però che l’esecuzione del versamento nei 30 gg potrebbe scontare una sola sanzione ridotta, se non addirittura semplicemente gli interessi per tardivo versamento.

Inoltre, ma questa è problematica che riguarda l’istituto del ravvedimento in generale, vi è da chiedersi se non sia il caso di rimuovere il limite generale di 1 anno per beneficiare degli effetti premiali dell’istituto, quali che essi siano: un contribuente che si ravvede meriterebbe sempre di ricevere un trattamento diverso e migliore di quello che invece non manifesta questa intenzione.

Si diceva poi degli effetti premiali: occorre allora registrare un dato importante, ovvero che il d.lgs. n. 74/2000 riserva lo stesso “sconto” sulla pena (riduzione fino ad un terzo dopo le modifiche apportate dalla Legge 138/2011 all’art. 13 per la estinzione della obbligazione tributaria):

  • sia a chi definisce un accertamento tributario pervenuto dal fisco,
  • sia a chi invece autonomamente elimina la violazione appunto ravvedendosi.

Questo meccanismo va anch’esso ripensato, non foss’altro perché mette sullo stesso piano situazioni differenti, foss’anche in spregio ai principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Due ultime riflessioni meritano il caso della dichiarazione omessa e di quella integrativa.

Con riguardo alla prima ipotesi, ci sembra che vada pure ripensato il limite fissato dal D.P.R. 322/1998, secondo cui la dichiarazione prodotta oltre i 90 gg dalla scadenza originaria non produce alcun effetto, salvo costituire titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate: forse anche qui la previsione è improntata ad eccessivo rigore, anche perché, collegata alla stessa, opera la concreta impossibilità di ravvedere il comportamento omissivo. Magari un ammorbidimento della previsione normativa potrebbe essere bilanciato dall’allungamento del termine decadenziale di cui all’art. 43 D.P.R. 600/1973, che attualmente è di un solo anno rispetto a chi ha invece presentato la dichiarazione nei termini.

Infine, merita una attenta riflessione l’attuale disciplina dell’art. 2, c. 8 e 8 bis del D.P.R. 322/1998, che in tema di dichiarazione integrativa non ha compiutamente chiarito gli effetti tributari ma anche penali della stessa, ciò che è fonte di significativi contrasti interpretativi. Anche in questo caso, la logica ci induce a favorire il comportamento del contribuente che “si pente” anche oltre il termine per il ravvedimento; inoltre, va definitivamente chiarito che la dichiarazione rettificativa pro-contribuente oltre l’anno rispetto a quella originaria è sempre possibile salvo poi che il credito che ne emerge non potrà essere compensato. Riguardo a tale ultimo profilo occorre però scongiurare abusi da parte di contribuenti che, incoraggiati, potrebbero procedere a rettifiche in “zona Cesarini”. Ma con un po’ di buon senso non è difficile trovare una soluzione.

Semplificare, favorire la compliance, sono passaggi non più procrastinabili.

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