I presupposti dell’interpello ordinario

Il diritto di interpello è disciplinato dall’articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo.
Al fine di approfondire gli aspetti relativi all’interpello ordinario, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Interpello”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo ne individua i presupposti.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), L. 212/2000 l’interpello ordinario consente al contribuente di interpellare l’Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una fattispecie concreta e personale relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza:

  • sulla corretta interpretazione delle disposizioni,
  • sulla corretta qualificazione della fattispecie,

e contemporaneamente non siano comunque attivabili le procedure relative all’accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all’interpello sui nuovi investimenti.

Occorre sottolineare che l’articolo 11, comma 1, lett. a), L. 212/2000, prevede, nella sua attuale formulazione, accanto al tradizionale interpello ordinario, il nuovo interpello qualificatorio, attivabile nel caso in cui le condizioni di obiettiva incertezza incidano sulla corretta qualificazione della fattispecie ai fini fiscali.

In tal caso, oggetto di istanza non è la norma, come nella ipotesi del tradizionale interpello ordinario, bensì le circostanze di fatto relative alla fattispecie prospettata, ovvero la qualificazione del caso di specie.

Con circolare AdE 9/E/2016 è stato sostenuto che il legislatore ha inteso escludere la possibilità di esperire l’interpello qualificatorio in tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell’istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate, alternativamente:

  • da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa Amministrazione finanziaria, ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare l’aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (c.d. accertamenti di fatto). A titolo esemplificativo, si tratta dei problemi collegati alla residenza delle persone fisiche e dei soggetti diversi rispetto ai quali operano nel sistema sia disposizioni che stabiliscono i requisiti per la qualificazione del soggetto come residente nel territorio dello Stato, sia disposizioni che introducono specifiche presunzioni di residenza, suscettibili di prova contraria;
  • dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre Amministrazioni, enti o altri soggetti che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (c.d. accertamenti di tipo tecnico). A titolo esemplificativo, si tratta della qualificazione alla stregua di opere di urbanizzazione primaria o secondaria di un determinato bene rilevante ai fini Iva o alla possibilità di qualificare una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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