L’interpello sui nuovi investimenti

Tra le cinque tipologie di interpello previste dal nostro ordinamento, l’interpello sui nuovi investimenti (introdotto dall’articolo 2 D.Lgs. 147/2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”) è un’istanza che può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, allo scopo di conoscere preventivamente il parere in merito al corretto trattamento fiscale del piano di investimenti e delle operazioni straordinarie pianificate per la conseguente esecuzione dello stesso.

Come precisato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29.04.2016 (Decreto attuativo) sono ammessi alla presentazione dell’istanza: gli imprenditori individuali; le società di capitali e gli enti residenti, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; gli enti residenti, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata; le società di persone, escluse le società semplici, e gli altri soggetti residenti ad esse equiparati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Tuir; le società e gli enti di ogni tipo non residenti, nonché i trust, indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Nello spirito di incentivare l’accesso all’istituto in esame, il Decreto attuativo include inoltre tra i destinatari della disciplina, sia i soggetti che, pur non qualificandosi a priori come imprenditori, promuovono investimenti che abbiano come target un’impresa localizzata nel territorio dello Stato, che i gruppi di società e i raggruppamenti d’imprese, alla luce del fatto che l’investimento, pur rimanendo unitario, possa essere programmato e posto in essere da una pluralità di soggetti.

Per quanto riguarda il progetto di investimento, esso deve:

  • realizzarsi nel territorio dello Stato;
  • avere ricadute occupazionali significative e durature;
  • essere di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro. In ogni caso, non è necessario che l’ammontare dell’investimento si realizzi in un solo periodo d’imposta: il business plan può, infatti, prevedere un’esecuzione articolata in una pluralità di anni.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono costituire oggetto di interpello le tipologie di investimento consistenti:

  • nella realizzazione di nuove attività economiche (ad esempio, costituzione di una nuova azienda, anche mediante partecipazione a gare pubbliche o comunque finalizzate all’aggiudicazione di commesse per la realizzazione di specifiche nuove opere) o nell’ampliamento di attività economiche pre-esistenti, con conseguente adeguamento della struttura aziendale (produttiva, commerciale o amministrativa);
  • nella diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente (incidendo, ad esempio, sulla scala o dimensione dell’attività attualmente svolta dall’impresa oppure sulla tipologia del bene prodotto o del servizio erogato e/o del mercato di riferimento);
  • nella ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi, attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento;
  • nelle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.

L’istanza d’interpello è redatta in carta libera e deve essere presentata alla Divisione Contribuenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, all’Ufficio Adempimento collaborativo – Settore Strategie per la Compliance e per l’attrazione degli investimenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti della Divisione Contribuenti, e deve contenere la descrizione dettagliata del piano di investimento, sul quale l’istante chiede la valutazione dell’Agenzia delle entrate con riferimento al relativo trattamento fiscale e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione.

La descrizione deve necessariamente specificare: l’ammontare dell’investimento e i metodi prescelti per la quantificazione; i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso; le ricadute occupazionali significative da valutare in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento oggetto dell’istanza ha sul sistema fiscale italiano.

La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l’Agenzia delle Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).

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