La definizione agevolata delle controversie tributarie nei vari gradi di giudizio

La L. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) ha introdotto molteplici misure di sostegno in favore dei contribuenti. Tra le diverse misure fiscali essa contempla la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, oggetto, tra l’altro, della recentissima circolare 2/E/2023.

Più precisamente, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in primo grado alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Le liti relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo dovrebbero poter essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia.

La definizione agevolata trova applicazione alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data del 1° gennaio 2023.

Per quanto concerne il giudizio di secondo grado, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Tuttavia, se l’agenzia fiscale è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado depositata entro il 1°gennaio 2023, le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia.

Invece, nel caso di accoglimento parziale del ricorso di primo grado o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Le liti relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo dovrebbero poter essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado, se relativa al merito o all’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.

Infine, nel giudizio in Cassazione, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia se la competente Agenzia fiscale è risultata soccombente nella pronuncia di secondo grado depositata alla data del 1° gennaio 2023; nella ipotesi in cui, invece, la competente Agenzia fiscale sia risultata soccombente in entrambi i precedenti gradi di giudizio, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere definite con il pagamento del 5 per cento del valore della controversia.

Le liti relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo dovrebbero poter essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado, se relativa al merito o all’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione agevolata in generale, non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

La definizione agevolata in parola si applica alle controversie per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della relativa domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È altresì contemplata la possibilità di dilazionare il pagamento.

Viene invece esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Infine, sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

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