La definizione agevolata dei Pvc: gli stretti rapporti tra società e soci

L’istituto deflattivo introdotto con l’articolo 5-bis, D.Lgs. 218/1997 – che rivalutava il ruolo e la funzione del processo verbale di constatazione – ritorna di nuovo in campo.

Infatti, il D.Lgs. 13/2024 fa riemergere, sempre nell’ambito del D.Lgs. 218/1997, la definizione dei processi verbali di constatazione (oggi, articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997).

A fronte dell’accettazione – incondizionata o meno – del pvc, entro 30 giorni dalla consegna del verbale medesimo, l’atto di adesione parziale che l’Ufficio notifica entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione di adesione, gode della riduzione delle sanzioni ad 1/6.

Il contribuente può prestare adesione ai verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24, L. 4/1929, che investono le violazioni in materia di:

  • Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali;
  • imposte sostitutive;
  • Iva;
  • contributi previdenziali;
  • Irap;
  • Ivie e Ivafe;
  • imposta di registro e imposta ipotecaria/catastale;
  • imposte sulle successioni e donazioni;
  • imposta sulle assicurazioni;
  • crediti di imposta e agevolativi.

L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e, pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità delle annualità e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

A differenza della vecchia formulazione, il contribuente può prestare adesione:

a) senza condizioni;

b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti (le Entrate, nel sito dedicato, hanno evidenziato che il contribuente manifesta la volontà di subordinare l’adesione al processo verbale al fatto che l’organo verificatore rimuova incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta oggetto di rilievo presenti nel verbale, non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre).

Nell’ipotesi di adesione incondizionata, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale, recante le indicazioni previste dall’articolo 7, D.Lgs. 218/1997.

Nel caso di adesione condizionata, il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell’organo che ha redatto il verbale.

Tuttavia, i soci di soggetti “trasparenti” (società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc), sono strettamente legati fra loro. Infatti, l’eventuale definizione dei soci/beneficiari è successiva alla definizione della società/trust, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell’atto di definizione alla stessa, l’ufficio successivamente provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.

In questa ipotesi, sulla falsariga di quanto allora indicato con la circolare n. 55/E/2008, per la vecchia definizione – per i casi in cui l’obbligazione tributaria riferita alle imposte sul reddito è posta in capo ai soci, mediante la tassazione del relativo reddito di partecipazione – i soci/beneficiari possono definire la propria posizione, previo invio della comunicazione di adesione entro i 30 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione (con versamento da effettuare entro ulteriori 20 giorni, in unica soluzione o a rate). Resta ferma la possibilità di rinunciarvi, attendendo l’atto impositivo dell’ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, si legge nel sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante mentre, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera c), Tuir, è onere della consolidata – nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione (contenente rilievi accertabili con l’atto unico) – portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso. La comunicazione va presentata, oltre che all’organo verificatore, anche all’ufficio dell’Agenzia competente nei confronti della consolidata e il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

Successivamente l’Ufficio notificherà l’atto di definizione dell’accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante e l’una (o l’altra parte) procederà, poi, al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

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