Avvisi di “anomalia” tra dati fatture e comunicazioni liquidazioni Iva

In arrivo gli “avvisi” di anomalia per chi omette di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, sebbene abbia emesso fatture nel trimestre di riferimento.

Con il provvedimento 275294 dello scorso 28/11/2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza (anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici) le informazioni derivanti dal “confronto” tra i dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, D.L. 78/2010), trasmessi dagli stessi contribuenti e dai loro clienti soggetti passivi Iva, e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

In particolare, saranno destinatari della comunicazione in esame coloro “per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo”. Si tratta, quindi, delle informazioni dalle quali risulta che, per il trimestre di riferimento, sono stati comunicati i dati delle fatture, ma non risulta inviata la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Il provvedimento è attuativo delle disposizioni di cui all’ articolo 1, comma 636, della L. 190/2014  che, nell’ambito di  “nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale”, individuano le modalità con cui “gli elementi e le informazioni in suo possesso…, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti” sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate trasmette, all’indirizzo di PEC “attivato” dal contribuente, una comunicazione riguardante le anomalie riscontrate contenente le seguenti informazioni:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto;
  • modalità attraverso cui consultare le informazioni di dettaglio relative all’anomalia riscontrata.

La stessa comunicazione e le relative informazioni “di dettaglio” sono consultabili nell’area riservata del portale delle Entrate, denominata “La mia scrivania”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

  1. data di elaborazione del prospetto;
  2. numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
  3. dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita Iva);
  4. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo e numero documento; data di emissione e registrazione; imponibile/importo; aliquota Iva ed imposta; natura operazione; stato del documento (attivo, annullato, rettificato);
  5. dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Indicazioni sul come mettersi in regola. A fronte di detta comunicazione, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può chiedere all’Agenzia delle Entrate ulteriori informazioni ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Nel caso i rilievi del Fisco abbiano fondamento, il contribuente può “regolarizzare” gli errori o le omissioni commessi mediante ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997), beneficiando così delle sanzioni “ridotte” in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (di cui all’articolo 36-ter del D.P.R.  600/1973).

 

 

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