Applicazione retroattiva per lo studio di settore più evoluto

In tema di accertamento standardizzato, il progressivo affinamento degli studi di settore giustifica la prevalenza e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e più affidabile, con la conseguenza che il risultato di congruità emergente dall’applicazione del nuovo studio non può essere escluso ove applicato a un anno anteriore. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19172/2019 del 17.07.2019.

La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento mediante studi di settore, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria procedeva a rideterminare il reddito d’impresa di una società, recuperando a tassazione la maggiore Ires, Irap e Iva.

Detto atto impositivo era oggetto di impugnazione presso i competenti giudici tributari, i quali, in parziale accoglimento del ricorso, procedevano alla rideterminazione del reddito accertato in via equitativa, attesa la valenza indiziaria dello scostamento dallo studio di settore, nonché il ricorso alla cassa integrazione ordinaria da parte della contribuente.

Seguiva, dunque, gravame presso la commissione tributaria regionale da parte dell’Amministrazione finanziaria, il quale trovava totale accoglimento.

In sede di riforma della sentenza impugnata, in particolare, i giudici di seconde cure precisavano che l’Amministrazione finanziaria aveva tenuto conto del dato negativo della cassa integrazione e che si era proceduto all’inserimento del valore dei beni strumentali nella contabilità aziendale, il quale era stato invece totalmente omesso dalla società.

A detta statuizione seguiva, dunque, ricorso per cassazione della contribuente, per omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ex articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Nella specie, essa evidenziava che nella sentenza impugnata non si dava atto della circostanza che lo studio di settore utilizzato, e poi sostituito con uno più evoluto, aveva evidenziato un unico dato di non coerenza che, in ogni caso, dava luogo ad uno scostamento del tutto irrilevante rispetto ai ricavi dichiarati.

I Supremi giudici, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, hanno avuto modo di affermare l’idoneità degli studi di settore più evoluti ad essere applicati anche a periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore.

Ciò, in quanto, come altresì sottolineato dalle Sezioni Unite, la procedura di accertamento mediante studi di settore costituisce un sistema unitario sottoposto a frequenti rivisitazioni, mediante le quali i precedenti studi vengono sostituiti da altri più affidabili e affinati, e come tali capaci di rappresentare in maniera più accurata la normale redditività per categorie omogenee di contribuenti (SS.UU., n. 26635/2009; Cass., n. 22949/2014; Cass., n. 23554/2015).

Naturali corollari di questi assunti non possono che essere l’applicazione retroattiva dello studio più recente in quanto più affidabile, e l’impossibilità di escludere il risultato di congruità emergente, ove lo studio sia applicato ad un anno anteriore e non siano emerse situazioni contingenti, ossia legate a determinati periodi d’imposta ovvero eccezionali (Cass., n. 8311/2013).

Inoltre, in sede di appello la società ricorrente aveva osservato che lo studio più recente evidenziava il mero scostamento del 6% del margine operativo lordo sulle vendite, come tale irrilevante rispetto ai ricavi dichiarati e, pertanto, contestava la legittimità dell’accertamento.

In seguito ai dati forniti, i giudici d’appello avrebbero dovuto, dunque, argomentare adeguatamente sul punto.

Tuttavia, dopo aver dato atto che lo scostamento addotto dalla contribuente non potesse giustificare i maggiori ricavi accertati in sede di verifica, il Collegio regionale non ha esaminato adeguatamente la contestazione attorea, con ciò incorrendo nel vizio motivazionale denunciato.

Sulla base di tali ragioni, pertanto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza d’appello e rinviando al giudice di seconde cure in differente composizione per il riesame della questione controversa.

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