Accertamento sintetico e prova contraria concessa al contribuente

Con l’ordinanza n. 692 depositata ieri, 12 gennaio, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sulla prova contraria concessa al contribuente in caso di accertamento sintetico.

Il caso riguarda un contribuente raggiunto da avvisi di accertamenti emessi a seguito di accertamento sintetico operato sulla base di alcuni indici di capacità contributiva individuati nel possesso di autoveicoli, residenze principale e secondarie e spese gestionali.

Il contribuente proponeva ricorso evidenziando che l’alto tenore di vita rilevato dal Fisco era derivante dall’accumulo di ricchezza conseguito negli anni precedenti e dalla posizione reddituale dell’intero nucleo familiare, costituito non solo dal contribuente, ma anche dalla moglie e tre figli, uno dei quali lavoratore dipendente e l’altro percettore di una indennità di accompagnamento a causa della sua grave disabilità.

La suddetta disabilità aveva inoltre consentito al contribuente di accedere ad importanti agevolazioni per l’acquisto delle autovetture.

La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze del contribuente.

La CTR, infatti, pur dinanzi alle prove contrarie offerte dal contribuente a fronte del ricevuto accertamento sintetico e alla documentazione prodotta, si è limitata a un generico richiamo alle verifiche operate dall’ufficio, senza alcun accenno alle situazioni prospettate dal ricorrente.

Invero, a seguito di un accertamento sintetico il contribuente può offrire la prova contraria, la quale deve vertere sulla dimostrazione che il maggior reddito determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, attraverso la produzione di idonea documentazione attestante l’entità e la durata del possesso.

Il generico richiamo alle verifiche dell’Ufficio da parte della CTR, invece, ha impedito di comprendere il percorso logico-argomentativo che ha condotto alla decisione.

Il ricorso del contribuente è stato pertanto accolto.

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