Ristrutturazioni edilizie: pronto il portale Enea

Nella giornata di ieri, 21 novembre, è stato presentato il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie ad ottenere le detrazioni fiscali del 50% (bonus ristrutturazione) relative agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.

Al fine di meglio comprendere la disciplina in esame si ritiene opportuno fare un passo indietro e richiamare brevemente le disposizioni che sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2018.

Con la richiamata disposizione (articolo 1, comma 3, L. 205/2017), infatti, è stato previsto che, al pari di quanto già stabilito per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche le informazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia  per i quali è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% devono essere oggetto di trasmissione telematica all’Enea (“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”)

Purtuttavia, con una successiva nota dell’ENEA sono state raggiunte le seguenti conclusioni: “Tenuto conto che l’obiettivo della legge è il monitoraggio energetico, l’ENEA ritiene che la trasmissione dei dati debba avvenire solamente per gli interventi che comportano riduzione dei consumi energetici o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, tipicamente quelli previsti dal DPR 917/86, articolo 16-bis, lettera h”.

Ricordiamo, a tal proposito, che possono accedere al c.d. “bonus ristrutturazione” i seguenti interventi richiamati dall’articolo 16-bis Tuir:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali;
  • gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992;
  • gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; giova ricordare che questi interventi possono beneficiare dell’agevolazione anche in mancanza di opere edilizie propriamente dette, purché sia acquisita idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici;
  • gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Tra gli interventi che beneficiano del bonus ristrutturazione appena esposti, è prevista la trasmissione dei dati all’Enea di quelli che si concretizzano in un risparmio energetico, ovvero i seguenti:

  • interventi riguardanti serramenti comprensivi di infissi(riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi);
  • interventi riguardanti coibentazioni delle strutture opache (riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticaliovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno);
  • installazione o sostituzione di impianti tecnologici (installazionedi collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori di calore con  generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori; scaldacqua a pompa di caloregeneratori di calore a biomassa;  sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; impianti fotovoltaici);
  • acquisto di elettrodomestici, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017 con classe energetica minima prevista A+ (ad eccezione dei forni la cui classe minima è A) quali: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici.

Solo a fronte degli appena richiamati interventi, pertanto, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.  Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 01.01.2018 e il 21.11.2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018.

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