Nuovi alert da spesometro

L’articolo 21, D.L. 78/2010 dispone l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, dei dati “di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate … ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni”.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si focalizza sulle lettere di anomalia che l’Agenzia invierà ai contribuenti per avvisarli di anomalie tra le operazioni attive inserite nella dichiarazione Iva annuale e i dati che i loro clienti hanno inviato all’Agenzia stessa con gli spesometri semestrali.

Con il provvedimento n. 517020 del 17 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la messa a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva, attraverso l’invio di lettere all’indirizzo PEC, delle informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati

  • dai contribuenti stessi e
  • dai loro clienti soggetti passivi Iva,

ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 78/2010, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2017.

Ciò al fine di incentivare la regolarizzazione spontanea di eventuali errori da parte degli operatori Iva, sfruttando l’istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre la sanzione, oppure di dare la possibilità di fornire elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco e in grado di giustificare la presunta anomalia.

I dati contenuti nelle comunicazioni sono i seguenti:

  1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  3. codice atto;
  4. totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso attraverso lo spesometro;
  5. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

In sostanza, il cosiddetto alert contiene l’ammontare delle operazioni attive che non risultano riportate nella dichiarazione annuale Iva, in base al confronto dei dati dichiarati nel modello annuale (righi VE24, VE31, VE32, VE33, VE35, VE37 e VE39), comunicati anche con gli spesometri inviati, con i dati, inviati alle Entrate dai propri clienti soggetti passivi Iva (sempre con gli spesometri), dei loro acquisti di beni e servizi ricevuti, e con i dati delle operazioni attive effettuate dal contribuente stesso verso i consumatori finali e inviati con gli spesometri.

La comunicazione di irregolarità e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Oltre all’ammontare delle operazioni attive, i dati di dettaglio sono:

  1. il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione Iva, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  2. i dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  3. l’ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva;
  4. i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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