Organizzazione di eventi sportivi e territorialità Iva

L’organizzazione di eventi sportivi da parte di un soggetto extraUe a favore di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato rientra tra le prestazioni generiche di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 ed è soggetta ad Iva con il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

È quanto emerge dalla risposta n. 99 dell’Agenzia delle entrate ad un’istanza di interpello presentata da una società residente in un Paese extraUe che svolge l’attività di organizzazione, programmazione e promozione di eventi sportivi, anche sul territorio nazionale (denominati “Professional Track Days”).

In particolare, la società istante fornisce ai propri clienti (scuderie automobilistiche professionistiche) un calendario di eventi, organizzati su circuiti automobilistici nazionali, che permette loro di pianificare le attività annuali di allenamento dei piloti e lo sviluppo tecnico delle autovetture, in funzione delle loro esigenze di partecipazione ai campionati di automobilismo.

La società si occupa inoltre di pianificare, organizzare e gestire in proprio gli eventi sportivi (i.e. sessione di prove automobilistiche) sul territorio nazionale, mediante l’acquisizione del diritto all’uso temporaneo dei circuiti, e di fornire i servizi accessori necessari al corretto svolgimento delle suddette attività.

Al fine di poter utilizzare i circuiti situati nel territorio nazionale, la società istante conclude dei contratti di affitto temporaneo, comprensivi dei servizi accessori.

Come già anticipato, gli eventi sportivi descritti sono prestati a favore di soggetti passivi d’imposta in Italia (B2B).

Nella soluzione prospettata dalla società istante si osserva che l’oggetto della prestazione è l’organizzazione dell’evento sportivo, attorno al quale sono forniti tutta una serie di servizi che devono considerarsi accessori allo stesso.

Più in dettaglio, durante le giornate in cui si svolgono le gare automobilistiche la società offre tutta una serie di servizi che vanno dalla logistica, al cronometraggio, alla possibilità di visionare via internet o streaming le gare, così come nei giorni di sessione di prova che precedono l’evento la società si occupa delle seguenti attività: accoglienza dei team e consegna delle chiavi dei box pre-assegnati (in base alla quantità, dimensione delle auto, compatibilità o incompatibilità tra team diversi e/o concorrenti), unitamente alla relativa documentazione di supporto; predisposizione del circuito in modo che il tracciato di allenamento sia identico a quello della gara ufficiale (i.e. posizionamento dei cordoli, definizione delle varianti etc.); raccolta delle firme dei piloti sui documenti di scarico di responsabilità e consegna degli stessi alla competente autorità in autodromo; stampa e distribuzione dei report forniti dal sistema di cronometraggio al termine di ogni sessione a ciascuna scuderia automobilistica; raccolta delle chiavi dei garage al termine dell’evento e riconsegna delle stesse all’autodromo presso il quale si è realizzato l’evento.

In buona sostanza, l’oggetto della prestazione è l’organizzazione dell’evento sportivo, attorno al quale sono forniti tutta una serie di servizi che devono considerarsi accessori in quanto privi di una propria autonomia (ad esempio, l’affitto del circuito è ancillare all’organizzazione dell’evento), con la conseguenza che il servizio prestato dalla società extraUe deve considerarsi tra quelli generici di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (come confermato anche nel principio di diritto n. 2/2018 dell’Agenzia delle entrate).

Nel caso di specie, trattandosi di servizio generico prestato da una società extraUe a favore di soggetti passivi stabiliti in Italia, l’imposta è quindi dovuta dal committente mediante emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

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