Nota di credito a fronte dell’errata duplicazione della fattura

Con la risposta all’istanza di interpello n. 395 di ieri, 07.10.2019, l’Agenzia delle entrate ha dettato le regole da seguire nel caso di trasmissione telematica, per errore, di fatture già regolarmente emesse negli anni passati.

Il caso riguarda un contribuente che, a causa di un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica, nel mese di gennaio 2019 ha erroneamente trasmesso, tramite il Sistema di Interscambio, diverse decine di fatture già emesse in formato cartaceo nel corso del 2017 e 2018, e per le quali aveva già provveduto ai relativi adempimenti Iva.

Lo SdI effettua sulle fatture trasmesse delle verifiche di unicità, finalizzate ad impedire l’inoltro di fatture già trasmesse: pertanto, se la fattura reca gli stessi dati di un’altra fattura già trasmessa (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura), la stessa viene scartata.

Tuttavia, come pare evidente, lo SdI non riesce ad effettuare le stesse verifiche con riferimento alle fatture emesse negli anni passati: non essendo prima prevista l’obbligo di emissione della fattura elettronica, ben potrebbe accadere che la fattura risalente all’anno 2017 o all’anno 2018 superi i controlli di unicità e sia trasmessa al cliente.

Cosa fare, dunque, in questi casi?

Il contribuente, rivolgendosi all’Agenzia delle entrate, ritiene di non poter ricondurre il caso concreto a nessuna delle fattispecie elencate dall’articolo 26 D.P.R. 633/1972 e sostiene quindi di non poter emettere una nota di credito, dovendosi limitare a “scartare” di fatto le fatture duplicate, considerando l’invio come “non effettuato” senza ulteriori adempimenti.

Di contrario avviso si è invece mostrata l’Agenzia delle entrate, la quale ha ritenuto che l’errore del contribuente possa essere ricondotto alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, citate, appunto, dall’articolo 26 D.P.R. 633/1972: pertanto, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, il contribuente deve emettere delle note di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972, trasmettendole elettronicamente.

L’Agenzia delle entrate precisa inoltre che, in questi casi:

  • è necessario indicare nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite SdI“,
  • le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’Iva a debito se i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019,
  • il contribuente deve informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiamo detratto l’Iva e dedotto il costo, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.

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