Al via la compensazione del credito Iva 2019

A partire dal prossimo 1° febbraio (e fino al 30 aprile) i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019, i cui modelli sono stati approvati in via definitiva nei giorni scorsi.

Per coloro che chiudono la dichiarazione con un credito la tempistica di presentazione è determinante in quanto:

  • la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento né è vincolata dal punto di vista temporale (è probabile che tale importo sia stato già oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio);
  • la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta soglia richiede la previa presentazione delle dichiarazione (munita del visto di conformità) e il decorso di almeno 10 giorni (per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 febbraio sarà possibile utilizzare in compensazione il credito già a partire dal 16 febbraio).

Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione “interna” del credito Iva (ad esempio, l’indicazione nella colonna a credito del codice tributo “6099” e nella colonna a debito il codice “6001”).

Rispetto agli scorsi anni, per la gestione del credito Iva del 2019 è necessario tener conto di alcune novità intervenute nel corso del 2019, in relazione soprattutto all’introduzione degli Isa e di altri aspetti normativi riguardanti la procedura per la compensazione.

Ai fini Iva, il raggiungimento di un livello di affidabilità almeno pari a 8 consente di ottenere due benefici:

Nel provvedimento dell’Agenzia del 10.05.2019 erano state fornite importanti precisazione in merito alla “tempistica” con cui fruire dei descritti vantaggi premiali Iva, tenendo conto che la dichiarazione Iva dell’anno 2018 era già stata presentata dai soggetti interessati poiché il termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019.

Pertanto, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), hanno raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 (anche per adeguamento) possono fruire dei benefici Iva solamente a partire dal 2020.

Infatti, il credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all’anno 2018 (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì quello dell’anno 2019 (risultante dal modello Iva 2020) o quello dei primi tre trimestri del 2020.

Più precisamente, la circolare AdE 17/E/2019 ha precisato che le compensazioni (e i rimborsi) che possono fruire del beneficio sono riferiti alle istanze presentate nel corso del 2020.

Altro aspetto da evidenziare riguarda gli importi per i quali è possibile fruire di benefici, poiché, sebbene le soglie individuate siano dello stesso importo (50.000 per compensazione e rimborso), è del tutto evidente che i vantaggi più appetibili si concentrano in occasione delle richieste di compensazione.

Per queste ultime, infatti, si passa da un limite di euro 5.000 ad un limite di euro 50.000, entro il quale la compensazione non richiede l’apposizione del visto di conformità, mentre, per quanto riguarda i rimborsi dei crediti Iva, la disciplina ordinaria già prevede una soglia massima di rimborso “libero” pari ad euro 30.000, con conseguente minor vantaggio collegato all’affidabilità fiscale.

Tuttavia, essendo in ogni caso richiesto lo stesso livello di affidabilità fiscale, è il singolo contribuente a poter scegliere di gestire al meglio i benefici Iva ottenuti.

Si ricorda, infine, che la gestione della compensazione del credito Iva con altri tributi (ossia “orizzontale”) richiede l’invio della delega tramite i canali ufficiali (Entratel/Fisconline) con possibile sospensione dell’esecuzione della stessa in presenza di utilizzi a “rischio”.

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