L’erede può presentare il 730 per conto del de cuius

L’erede può presentare il modello 730 in relazione ai redditi del de cuius.

Si tratta di una delle principali novità contenuta nelle istruzioni del modello 730/2020, per il periodo d’imposta 2019, pubblicate da parte dell’Agenzia delle entrate.

Infatti, fino all’anno scorso, per dichiarare i redditi delle persone decedute, si doveva procedere unicamente alla presentazione del modello Redditi PF.

Con tale novità, invece, gli eredi, per i contribuenti deceduti nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, possono utilizzare il modello 730 per la presentazione della dichiarazione per conto del contribuente deceduto che, a sua volta, era in possesso dei requisiti per utilizzare tale modello.

L’unico limite è ravvisabile nell’impossibilità di provvedere alla consegna del modello al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede; pertanto, tale modello deve essere presentato al Caf o al professionista abilitato ovvero telematicamente all’Agenzia delle entrate.

In particolare, chi presenta la dichiarazione per conto del de cuius deve compilare due distinti modelli 730/2020 riportando, in entrambi, il codice fiscale del contribuente deceduto e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione.

Al fine di effettuare tale compilazione, all’interno del primo modello 730/2020, il contribuente deve:

  • barrare la casella “Dichiarante”;
  • barrare la casella “Deceduto”;
  • compilare, inserendo la lettera “A”, la casella “730 senza sostituto”;
  • barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”;
  • riportare i dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce;
  • sottoscrivere la dichiarazione.

Diversamente, all’interno del secondo modello 730/2020, il contribuente deve:

  • barrare, all’interno del rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o titolare o erede”;
  • compilare il riquadro “Dati anagrafici”;
  • compilare il riquadro “Residenza anagrafica”, incluso il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica;
  • sottoscrivere il modello

Non devono essere, invece, compilati il campo “data della variazione” e la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.

Si evidenzia che, come indicato all’interno delle istruzioni ministeriali, nel caso di presentazione del modello 730 da parte di soggetto diverso dal contribuente, non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e nemmeno cumulare i redditi con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.

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