Regime pex: fase di start up

La società Alfa s.r.l. nel 2016 ha costituito la Beta s.r.l. ed oggi (2020) intende cedere la partecipazione. È possibile fruire della disciplina dell’articolo 87 del Tuir considerando che la società Beta s.r.l. ha terminato la fase di start up nel 2019?


L’articolo 87 del Tuir prevede l’esenzione parziale delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni sociali aventi determinati requisiti.

In particolare, la percentuale di esenzione prevista per le plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 87 Tuir è pari al 95% del relativo ammontare mentre le minusvalenze sono indeducibili ai sensi dell’articolo 101 Tuir.

I requisiti che devono essere integrati per fruire del regime agevolativo sono i seguenti:

  • possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (articolo 87, comma 1 lettera a, Tuir);

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