Cessione dello studio professionale: il trattamento fiscale dei cespiti

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che lo studio professionale non sia equiparabile ad un’azienda in quanto si differenzia dalla stessa in ragione della personalità della prestazione resa dal professionista, dalla prevalenza di quest’ultimo sull’organizzazione della struttura e dall’incapacità della struttura medesima a produrre ricchezza autonomamente dalla figura del titolare.

Ne consegue che la cessione dello studio professionale non si può configurare come un trasferimento d’azienda nel suo complesso. Pertanto, non può essere applicata la medesima disciplina fiscale. Infatti, lo studio professionale è costituito da una pluralità di rapporti giuridici che devono essere trattati, da un punto di vista fiscale, con differenti discipline nel momento del trasferimento.

Ma quali sono le principali componenti dell’atto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale?

Vediamone alcuni:

  1. Il trasferimento a titolo oneroso del «Pacchetto Clienti»;
  2. La cessione del Marchio;
  3. La cessione dei cespiti;
  4. Compensi per patto di non concorrenza.

In questa sede tratteremo il trattamento fiscale della cessione dei cespiti sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette.

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione dei cespiti da parte di un professionista occorre ricordare che tale rilevanza è stata introdotta dall’articolo 36, comma 29, del Dl n. 223/2006 (Finanziaria 2007 entrata in vigore il 4 luglio 2006).

Si evidenzia che i beni oggetto di cessione devono avere la strumentalità quale requisito fondamentale al fine della concorrenza al reddito professionale delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione cespiti.

Inoltre, i beni per dar luogo a minus/plus valenze devono avere queste caratteristiche:

  • Beni mobili acquistati dopo il 04 luglio 2006;
  • Beni immobili acquistati tra il 2007 ed il 2009. Dal 2010 le cessioni dei beni immobili sono irrilevanti perché le quote di ammortamento del costo di acquisto del bene sono indeducibili.

Qual è la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione dei cespiti?

Come si determina il valore delle plusvalenze e delle minusvalenze?

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