Quali ritenute sui dividendi pagati a soggetto svizzero?

Una società di capitali italiana deve corrispondere dividendi ad un soggetto Svizzero. Nel caso di specie non risultano applicabili le previsioni dell’Accordo tra Svizzera a UE. Si deve applicare la ritenuta del 26%?


Quando una società di capitali italiana distribuisce dividendi ad un soggetto straniero vi sono diverse normative che possono entrare in gioco.

In prima battuta potrà trovare applicazione la ritenuta ordinaria del 26% prevista dall’articolo 27 D.P.R. 600/1973.

A bene vedere la norma citata reca ancora l’indicazione del 27% ma la misura deve attestarsi al 26%, giuste le previsioni dell’articolo 3 D.L. 66/2014 (c.d. decreto Renzi) il cui comma 1 prevede che “Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento”.

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