La circolare 18/E sulle CFC: norma ad “applicazione continua”

Come noto, l’articolo 167 Tuir contiene la disciplina italiana relative alle controlled foreign companies (CFC) che comporta la tassazione per trasparenza in Italia in capo al socio controllante dei redditi della società estera qualora questa svolga una attività passiva e sia contemporaneamente soggetta ad un livello impositivo inferiore al 50% di quello italiano.

Il 05.7.2021 l’Agenzia delle Entrate aveva diramato una bozza di circolare e una bozza di provvedimento sottoponendoli alla pubblica discussione.

La versione definitiva della circolare è uscita lo scorso 27 dicembre apportando alcune modifiche alla bozza originaria, senza tuttavia recepire molte delle osservazioni che gli operatori avevano presentato.

È appena il caso di ricordare che la disciplina CFC si applica a tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia e alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti che controllano una impresa estera che soddisfa i requisiti dell’articolo 167, comma 4, Tuir, che illustreremo a breve.

Con il termine “controllo” (articolo 167, Tuir) si fa riferimento congiuntamente ai criteri dell’articolo 2359 cod. civ. e alla partecipazione per oltre il 50% agli utili. Non viene considerato il criterio della mera partecipazione al capitale.

Venendo alla questione che più interessa, ricordiamo che il comma 4 prevede che il Paese estero è considerato paradisiaco se congiuntamente risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • assoggettamento ad un livello impositivo effettivo inferiore al 50% di quello italiano;
  • oltre un terzo dei proventi derivanti da attività passive elencate al comma 4 del medesimo articolo 167 Tuir.

Cosa accade nel caso in cui in un determinato esercizio una delle due condizioni non risulti soddisfatta? La risposta pare invero banale: la disciplina CFC non può ovviamente trovare applicazione. In realtà la questione non è forse così banale alla luce di un chiarimento contenuto nella circolare definitiva e assente nella bozza.

L’Agenzia propone il seguente caso: si ipotizza che la società CFC è tassata per trasparenza negli esercizi n e n+1 e che nell’esercizio n+2 non integri le condizioni del tax rate test o del passive income test. L’Agenzia constata che il livello di tassazione e la percentuale di passive income possono, infatti, oscillare di anno in anno.

La conseguenza dovrebbe essere una disapplicazione, eventualmente temporanea, della disciplina CFC.

Nella circolare definitiva si legge, invece, che “In continuità con quanto già chiarito nella precedente circolare n. 23 del 2011, si ritiene che una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, tale regime (ad eccezione, ovviamente, nell’ipotesi di perdita di controllo sulla entità estera) non può essere modificato sulla base dell’andamento degli indicatori di cui di cui all’articolo 167, comma 4, lettere a) e b) del Tuir”.

In sostanza, una volta entrati nel regime CFC, la società non potrà più uscire dal regime, salvo adottare le seguenti soluzioni:

  • disfarsi del controllo in modo non artificioso;
  • dimostrare l’esimente di cui al comma 5.

Si tratta di una presa di posizione inaccettabile e non allineata con il dato normativo.

Nel momento in cui trova applicazione la disciplina CFC, stando alla circolare, sarà quindi difficile uscirne.

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