Schema del decreto legislativo di modifica del CCII: nuove definizioni

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 17.03.2022 recepisce la Direttiva Ue 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e modifica la Direttiva Ue 2017/1132 (Direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Il legislatore europeo ha richiesto la predisposizione di “quadri di ristrutturazione”, vale a dire misure e procedure volte al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell’impresa e la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi, per consentire ai debitori un risanamento precoce che possa prevenire l’insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate.

Il 13 maggio 2022 è pervenuto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto, espresso a seguito dell’adunanza della Commissione speciale del 1° aprile 2022.

Il 26 maggio 2022 sono pervenuti i pareri non ostativi con osservazioni delle Commissioni del Senato, il parere favorevole della XIV Commissione del Senato, i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II e XIV della Camera ed il parere favorevole con condizione della Commissione V della Camera.

Il provvedimento è suddiviso in due capi e si compone di 53 articoli.

Il Capo I è intitolato “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” e interviene appunto sul Codice della crisi, apportando le modifiche necessarie per renderlo conforme alla direttiva e le collegate modifiche di riassetto, semplificazione e coordinamento.

Lo schema di decreto legislativo apporta tutta una serie di modifiche a definizioni contenute nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

La definizione di “crisi” di cui alla lettera a), è stata sostituita con una definizione che tiene conto della modifica dell’articolo 3 sugli assetti organizzativi e che ricomprende le situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale e le inquadra in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice.

Le definizioni di cui alle lettere g) e u) sono state abrogate in quanto, la prima, relativa alle “grandi imprese”, era richiamata soltanto nell’articolo 12, integralmente sostituito con disposizione che riguarda la composizione negoziata istituita con il D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021.

La seconda definizione si riferiva invece agli OCRI, anch’essi venuti meno con la modifica del Titolo II e con la riscrittura delle misure di allerta, la soppressione degli indicatori della crisi e l’abrogazione della composizione assistita ivi disciplinati.

È stata modificata la lettera h), contenente la definizione di gruppo di imprese, per recepire quella contenuta nell’articolo 13 D.L. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 147/2021, e trasfusa con lo schema di decreto legislativo all’interno del Titolo II, con la modifica dell’articolo 25.

È stata inserita, con la lettera m-bis), la definizione di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.

La definizione consente inoltre di recepire la definizione di ristrutturazione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della Direttiva.

L’espressione è stata modificata rispetto a quella dei “quadri di ristrutturazione preventiva” inserita nella versione dello schema di decreto approvato il 17.03.2022 per evitare i problemi applicativi che sarebbero sorti da una definizione che non comprendeva le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell’insolvenza puramente liquidatorie non funzionali alla prosecuzione dell’attività.

La maggiore articolazione della definizione inserita, che comprende anche le misure e gli strumenti per la liquidazione, anche atomistica, del patrimonio e delle attività, recepisce il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato sulla precedente definizione volto a precisare con maggiore chiarezza l’estraneità della composizione negoziata rispetto alle procedure regolate dal Codice.

Va infatti sottolineata la natura e la funzione della composizione negoziata, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice (come previsto dall’articolo 23, nel testo modificato dallo schema di decreto legislativo).

La lettera o-bis) contiene la definizione dell’esperto nominato per la conduzione delle trattative in cui si sostanzia la composizione negoziata, come da suggerimento del Consiglio di Stato.

Non è stata utilizzata la parola “professionista” in quanto, secondo quanto dispone l’articolo 13, l’esperto può essere anche un manager con esperienza nella ristrutturazione aziendale, sono state utilizzate le parole “terzo e indipendente” per evidenziare la diversa natura di tale figura rispetto a quelle esistenti e sono stati inseriti i riferimenti normativi della composizione negoziata e della procedura di nomina al fine di collocare con precisione la definizione nell’ambito del Codice.

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Mondo professione

Torna in alto