Detrazioni edilizie realizzate dal de cuius: la detrazione deve essere trasferita all’erede, anche per l’anno del decesso

Il caso

Giancarlo Rossi, nel 2023, ha compiuto importanti interventi di recupero sulla propria abitazione; Giancarlo è deceduto nel corso del 2025 e l’immobile è stato ricevuto in eredità dal figlio Mario. Poiché il reddito di Giancarlo dell’anno 2025 è molto più elevato di quello del figlio, è possibile almeno per il 2025 mantenere la quota di detrazione in capo al padre? Il figlio nel 2025 ha un reddito molto ridotto e finirebbe per perdere quasi integralmente la detrazione per incapienza.

La soluzione

I bonus edilizi derivanti da interventi di recupero di un fabbricato spettano ai contribuenti assoggettati all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, a condizione che i soggetti che hanno sostenuto la spesa possiedano o detengano, al momento di sostenimento della spesa, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi. Al contrario, non è necessario che possesso o detenzione dell’immobile vengano mantenuti per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa (l’immobile può essere ceduto trattenendosi il diritto a fruire della detrazione delle rate residue). Tale aspetto va regolamentato in sede di cessione del fabbricato: il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità immobiliare (se persona fisica).

Venendo al caso di trasferimento mortis causa, posto che, per evidenti ragioni, il de cuius perderà la possibilità di fruire del bonus edilizio residuo, le quote residue di detrazione non fruite dal dante causa si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il trasferimento della detrazione è assicurato all’erede che può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (quindi anche se non lo impiegherà personalmente e direttamente).

Diversamente, la detrazione non si trasferisce nel caso di decesso dell’usufruttuario, atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea e, nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario. Fa eccezione il caso in cui l’erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto: egli può portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

La condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione; pertanto, se l’erede concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene, ma potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione.

La regola per individuare il beneficiario della detrazione è monitorare in capo a quale soggetto è allocato il possesso dell’immobile alla data del 31 dicembre; nel caso considerato, Mario acquisisce il diritto a fruire della detrazione per la quota relativa all’anno del decesso, conseguentemente a egli spetta la detrazione per l’intera rata relativa all’anno 2025.

In merito alla possibilità di mantenere in capo al de cuius la quota relativa all’anno di decesso si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate nel corso del forum tenutosi con la stampa specializzata nel corso del mese settembre.

Viene in particolare richiamata la circolare n. 17/E/2023, nella quale venne ribadita la posizione di cui già si è detto. In applicazione:

«del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa».

Nel caso di specie è stata esaminata la situazione di un contribuente che era venuto a mancare il 29 dicembre, per il quale sarebbe risultato conveniente mantenere la detrazione in capo a lui per tale annualità. Anche in questo caso, la detrazione si trasferisce all’erede che detiene l’immobile al 31 dicembre, secondo la regola generale già descritta; pertanto, nella dichiarazione dei redditi del de cuius, non è possibile fruire della quota di detrazione relativa all’anno del decesso.

In altre parole, nell’anno di decesso l’imputazione della detrazione al de cuius o all’erede non è una scelta nella disponibilità dei contribuenti; inderogabilmente la quota va posta a favore del possessore dell’immobile al 31 dicembre. La medesima conclusione deve contrassegnare anche il caso analizzato in questa sede.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.

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