La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24973/2026, chiarisce che la conoscenza effettiva e provata dell’atto impositivo può sanare i vizi di notificazione, purché intervenuta entro i termini di decadenza dell’accertamento. Da tale momento decorre anche il termine di 60 giorni per proporre ricorso, spettando all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’avvenuta conoscenza in caso di notifica invalida. La tardività del ricorso è rilevabile d’ufficio, mentre la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo deve essere eccepita dal contribuente nel primo atto difensivo.
L’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 disciplina la notifica degli atti impositivi, stabilendo che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi; nei casi di omessa dichiarazione, il termine è prorogato al settimo anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata.
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, è tornata ad affrontare la tematica connessa alla conoscibilità e alla notifica degli atti impositivi, ricordando preliminarmente che la conoscenza dell’atto impositivo da parte del contribuente, anche nel caso di omessa o invalida procedura di notificazione, è comunque idonea a produrre effetti sostanziali sananti dell’atto, nel caso la conoscenza effettiva sia intervenuta prima dello scadere del termine di decadenza predetto, gravando tuttavia sull’ufficio impositore la prova della certezza di conoscenza da parte del contribuente dell’atto impositivo e che la stessa sia avvenuta entro i termini di decadenza delle diverse leggi d’imposta, pena l’inefficacia dell’atto.
Il Supremo Collegio, venendo al merito della pronuncia, ha evidenziato che relativamente alla decorrenza del termine di 60 giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, lo stesso va fatto decorrere dalla conoscenza di fatto dell’atto impositivo, a prescindere dalla procedura di notifica. Questa interpretazione è sorretta dalla interpretazione ermeneutico-sistematica incentrata sulla funzione stessa della procedura di notifica, che sarebbe quella di garantire la conoscenza legale dell’atto al destinatario, che – a parere del Collegio – va considerata un minus rispetto alla conoscenza effettiva.
I giudici di legittimità hanno evidenziato, infatti, che la notificazione non costituisce un requisito di esistenza e di perfezionamento dell’atto impositivo né un requisito di validità o di legittimità dell’atto stesso, ma una mera condizione di efficacia; con la conseguenza che un atto invalidamente notificato non è nullo, ma inefficace. Per l’effetto, secondo la Corte, allorché il contribuente abbia ottenuto la piena conoscenza del provvedimento tributario, questa debba essere qualificata come equipollente rispetto alla notifica, con l’ulteriore corollario che viene in questo modo sanato sia il vizio di nullità sia di inesistenza conseguente al difetto di notifica. È stato chiarito, inoltre, che – pur in assenza di alcuna equipollenza legislativa tra notificazione e piena conoscenza – sarebbe illogico negare alla conoscenza effettiva, piena e provata dell’atto impositivo la stessa capacità di creare, a carico del contribuente, l’onere di rispettare il termine decadenziale per l’eventuale impugnazione dell’atto d’imposizione non altrimenti notificato, ma che egli abbia comunque pienamente conosciuto; ciò in ragione della circostanza che la notificazione si colloca nella fase integrativa dell’efficacia del provvedimento svolgendo la funzione di stabilire – con effetto di certezza legale – il dies a quo del termine per l’impugnazione. Secondo i giudici, se questa funzione può essere svolta da una conoscenza potenziale dell’atto autoritativo – la conoscibilità legale connessa alla notificazione – a maggior ragione può esser assicurata da una conoscenza effettiva e provata dell’atto impositivo da impugnare.
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, come già chiarito dal Supremo Collegio, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l’atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l’Amministrazione finanziaria – al fine della contestazione della tardività del ricorso – è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto.
Il Collegio ha chiarito, inoltre, il differente regime processuale delle eccezioni di tardività del ricorso e di tardività di notifica dell’atto impositivo, chiarendo che la tardività del ricorso, per violazione del termine per l’impugnazione di 60 giorni dalla notifica dell’atto ex art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, mentre l’eccezione di decadenza dell’ufficio dal potere di accertamento – a causa dello spirare del termine di notifica previsto dall’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, sopra richiamato – va in ogni caso avanzata nel primo atto difensivo, stante la natura di eccezione processuale in senso stretto, non rilevabile d’ufficio dal giudice.
Alla luce della pronuncia in commento, si evidenzia che nell’instaurazione di un giudizio tributario caratterizzato da vizi di notifica, pertanto, va prestata particolare attenzione in quanto in sede di impugnazione dell’atto va obbligatoriamente contestata l’eventuale decadenza dell’ufficio dal potere impositivo, pena l’impossibilità di effettuarla in seguito, mentre la potenziale tardività del ricorso – magari connessa a un’errata valutazione del momento dell’effettiva conoscenza dell’atto – potrebbe compromettere, in ogni stato e grado del giudizio, l’ammissibilità del ricorso introduttivo con esiti infausti sull’intero procedimento.
