Luogo impositivo della messa a disposizione di uno spazio per i server

La risposta a interpello n. 175/2026 chiarisce che il servizio di colocation reso mediante messa a disposizione esclusiva di una “private cage” in un data center italiano costituisce una prestazione relativa a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia ai fini IVA. La qualificazione dipende dal fatto che l’area concessa in uso è una porzione specifica e identificabile dell’immobile, essenziale per la prestazione, mentre energia, climatizzazione, interconnessione, vigilanza e sicurezza assumono natura accessoria.

Con la risposta a interpello n. 175 del 17 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla territorialità, ai fini IVA, del servizio di colocation reso a un committente non stabilito in Italia.

Il servizio in esame include la messa a disposizione, in via esclusiva, di spazi presso il data center italiano del prestatore, nonché la facoltà di accedervi e utilizzarli, oltre la fornitura di energia elettrica, il servizio di mantenimento della temperatura controllata, quello di interconnessione tra i diversi data center del prestatore e quelli di prevenzione incendio e di vigilanza.

Il servizio, complessivamente considerato, è stato acquistato dal committente con riferimento a una “private cage” contenente un certo numero di armadi per l’alloggiamento dei server. Si tratta di un’area privata e sicura all’interno del data center, posto che la “private cage” è interclusa su 4 lati mediante rete a maglia ed è dotata di una porta di accesso con serratura; gli armadi contenuti all’interno sono, a loro volta, chiusi e dotati di serratura.

Il dubbio interpretativo posto al vaglio dell’Agenzia è legato all’individuazione del luogo di effettuazione della prestazione, indispensabile nell’ambito delle operazioni transnazionali per stabilire in quale Paese versare la relativa IVA.

In particolare, al committente non è chiaro se il servizio di colocation debba essere qualificato come una prestazione di locazione di immobile strumentale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972, una prestazione relativa a un bene immobile, ex art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, oppure una prestazione di servizi “generica”, esclusa da IVA in base all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972.

La risposta n. 175/E/2026 propende per la qualificazione della prestazione come relativa a un bene immobile, territorialmente rilevante in Italia essendo ivi ubicato il data center.

Nel caso di specie, il servizio principale acquistato dal committente è costituito dalla messa a disposizione della “private cage”, mentre gli ulteriori servizi – quali energia elettrica, climatizzazione, interconnessioni, prevenzione incendi e vigilanza – sono funzionali a consentire l’effettiva fruizione dell’area concessa in uso e, pertanto, assumono carattere accessorio rispetto alla prestazione principale.

La “private cage” rappresenta una porzione specifica e identificabile del data center del prestatore, attribuita in uso esclusivo al committente.

Tale elemento fattuale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, consente di differenziare la fattispecie in esame dall’ipotesi in cui il committente disponga soltanto di armadi collocati in aree comuni del data center, senza un diritto di uso esclusivo su una parte specifica dell’immobile.

Sul punto, è utile, anzitutto, richiamare la posizione espressa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 2 luglio 2020, causa C-215/19, secondo cui nella deroga territoriale basata sul luogo di ubicazione del bene immobile – che nella Direttiva n. 2006/112/CE è prevista dall’art. 47 – sono riconducibili i servizi di alloggiamento in un data center nell’ambito dei quali il prestatore mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature affinché vi installino i loro server, fornendo anche i beni e servizi accessori, quali l’energia elettrica e i servizi destinati a garantire l’utilizzo di tali server in condizioni ottimali, a condizione che i clienti beneficino di un diritto d’uso esclusivo della parte dell’immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature.

Allo stesso tempo, la Corte ha escluso la possibilità di qualificare l’operazione come una locazione immobiliare esente da IVA nell’ipotesi in cui il prestatore non si limiti alla messa a disposizione passiva di una superficie o postazione, ma fornisca anche, come nel caso considerato, beni e servizi accessori destinati a garantire l’utilizzo dei server in condizioni ottimali.

Tale precisazione è importante, in quanto la locazione di un bene immobile rientra pur sempre nella deroga territoriale in esame, come si evince dall’art. 31-bis, par. 2, lett. h), del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, che aggiunge anche che la deroga è applicabile, altresì, al magazzinaggio di merci con assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario.

Nella fattispecie oggetto della risposta n. 175/E/2026, l’area definita “private cage” coincide con il bene immobile quale elemento costitutivo, essenziale e indispensabile per la prestazione di colocation e i servizi tecnici ulteriori sono funzionali a consentire l’utilizzo, in via esclusiva, dell’area per la destinazione pattuita.

La porzione specifica del data center rappresentata dalla “private cage” costituisce un elemento essenziale e indispensabile della prestazione, la quale presenta pertanto un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile ai sensi dell’art. 31-bis, par. 1, Regolamento di esecuzione n. 282/2011/UE, secondo cui i servizi relativi a beni immobili comprendono soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si tratta, segnatamente, dei servizi derivati da un bene immobile se quest’ultimo è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione e dei servizi erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.

L’Agenzia delle Entrate, in definitiva, ha precisato che la prestazione di “colocation” e dei servizi tecnici a essa accessori è territorialmente rilevante in Italia, ex art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972,2, essendo il data center ivi situato.

Inoltre, coerentemente alle indicazioni della citata sentenza di cui alla causa C-215/19, la prestazione in esame non può essere qualificata come una locazione immobiliare, rientrante al regime impositivo di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972, tenuto conto che la prestazione in questione, come sopra esposto, non si esaurisce nella mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo completata dalla fornitura di servizi tecnici e operativi funzionali all’utilizzo della “private cage” per l’alloggiamento e il funzionamento dei server.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Master sulla holding industriale (III edizione): creazione e fiscalità, profili IVA, previdenza, operazioni straordinarie e casi particolari (trust, estero). A partire dal 15/10/2026

Master in 6 videoconferenze sulla rendicontazione di sostenibilità: normativa UE, standard ESRS, doppia materialità e rendicontazione volontaria PMI (VSME). A partire dall’8/10/2026

Master in 4 videoconferenze sulla società semplice: profili civilistici, fiscalità diretta/indiretta, operazioni straordinarie e aspetti previdenziali/internazionali. A partire dal 9/09/2026

Torna in alto