Il nuovo par. 5.1-bis del Principio contabile 4/2 impone agli enti locali una gestione più rigorosa del processo di spesa, per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Il revisore deve presidiare programmazione, liquidità e monitoraggio dei pagamenti, segnalando ritardi o irregolarità che possono esporlo a responsabilità.
Il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 è stato oggetto di una recente modifica a opera del D.M. del 16 marzo 2026, ci riferiamo in particolare all’inserimento del par. 5.1-bis dedicato a “Il processo di spesa dei debiti commerciali”.
Lo scopo dell’intervento nel Principio è quello di favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, gli enti devono organizzare il procedimento di spesa individuando, fin dalla fase della programmazione, le attività e le tempistiche che lo compongono, garantendo che la somma dei tempi delle attività indicate nel Principio contabile con le lett. da d) a g), come sotto dettagliate, restino complessivamente dentro i 28 giorni (58 giorni per le fatture del settore sanitario).
In base al nuovo paragrafo inserito nel Principio contabile, il procedimento di spesa dei debiti commerciali risulta, così, articolato in fasi, da a) fino a c), dedicate rispettivamente:
- fase a):
- programmazione degli incassi e dei pagamenti, attraverso la definizione degli stanziamenti di cassa nel bilancio di previsione;
- corretta quantificazione degli accantonamenti nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali (FGDC) ove obbligatorio;
- elaborazione del piano annuale dei flussi di cassa di cui all’art. 6, comma 1, D.L. n. 155/2024;
- fase b): assunzione di obbligazioni giuridiche e del relativo impegno di spesa, dedicando la massima attenzione alla coerenza dello stanziamento di cassa e dell’effettiva capacità di pagare la spesa, tenendo conto della programmazione dei flussi finanziari prevista nel piano annuale dei flussi di cassa di cui alla precedente lett. a);
- fase c): verifica della regolarità contributiva (DURC).
Si passa, a seguire, al calendario delle fasi (lett. da d) a g)), fasi che devono restare dentro i 28 giorni complessivamente:
- d) ricezione e smistamento agli uffici competenti, accettazione e registrazione delle fatture (tempi: 2-5 giorni) transitate dal Sistema di Interscambio (SDI); le fatture sono oggetto di una prima verifica, volta a decidere se accettare o rifiutare, con riferimento alle motivazioni di legittimo respingimento, fra quelle definite dal Decreto MEF n. 132/2020;
- e) predisposizione degli atti di liquidazione della spesa (tempi: 10-15 giorni), ai sensi dell’art. 184, comma 2, TUEL, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura, o della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite. È questa una fase cruciale, che non a caso occupa il maggior spazio temporale nella finestra dei 28 giorni, in quanto sono preliminari alla redazione dell’atto di liquidazione le verifiche riguardanti la regolare consegna della merce/esecuzione del servizio/esecuzione dei lavori. Verifiche che non devono essere meramente formali, ma sostanziali, come più volte osservato anche da Anac. In proposito, è opportuno richiamare le indicazioni contenute nelle tabelle 10 e 11, rispettivamente dedicate all’esecuzione di servizi/forniture e lavori, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA2025). Devono, inoltre, essere effettuate le verifiche riguardanti: la regolarità contributiva (DURC/Certificato cassa professionale); la regolarità fiscale del fornitore (art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973); gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010), ivi inclusa l’indicazione della motivazione dell’esclusione per le spese che non richiedono l’assunzione di un CIG; gli obblighi inerenti Amministrazione trasparente (artt. 15, 26 e 37, D.Lgs. n. 33/2013) dandone atto nel provvedimento di liquidazione;
- f) controllo degli atti di liquidazione ed emissione degli ordinativi informatici (tempi: 6-8 giorni);
- g) trasmissione degli ordinativi al tesoriere (tempi: 2 giorni);
- h) pagamento: il tesoriere provvede a eseguire i pagamenti.
È di tutta evidenza come il revisore debba avere piena conoscenza delle fasi che contraddistinguono il percorso sopra tracciato, considerato che la funzione dell’Organo di revisione degli enti locali si estende a un controllo sistematico e continuativo sulla liquidità dell’ente (art. 223, TUEL) e sulla tempestività con cui questo adempie le obbligazioni commerciali assunte.
Come ben indicato in una recente delibera della Corte dei Conti Emilia-Romagna (n. 63/2026), il primo piano di intervento dell’Organo di revisione attiene alla fase programmatica, dovendo valutare, in sede di parere obbligatorio al bilancio di previsione la sostenibilità finanziaria del programma delle spese, verificando che le previsioni di entrata, segnatamente quelle derivanti da trasferimenti correnti, riscossioni di entrate proprie e altre fonti di finanziamento, siano formulate in modo prudente e sufficientemente disaggregato per trimestre, così da consentire un raffronto attendibile con il fabbisogno di cassa generato dagli impegni di spesa programmati nel medesimo arco temporale.
Il secondo piano di intervento riguarda il controllo infra-annuale. Il Revisore deve compiere apposite attività di controllo, avendo cura di esporne l’esito in occasione della periodica verifica di cassa, potendo procedere, in tale sede, con l’esame, a campione, dei mandati di pagamento risalendo a ritroso sul processo di spesa, verificando i controlli di sostanza effettuati dall’ente sulla regolarità della fornitura o della prestazione come precisato nella precedente lett. e).
Il terzo piano di intervento, funzionalmente connesso ai precedenti, ma distinto per contenuto e scadenze, attiene agli obblighi che il revisore è chiamato ad assolvere specificamente in materia di tempestività dei pagamenti, in primo luogo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’organo di revisione assevera la comunicazione dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 dicembre dell’anno precedente, verificando la coerenza tra i dati trasmessi alla Piattaforma dei Crediti Commerciali e le risultanze della contabilità finanziaria; in secondo luogo, in sede di parere al rendiconto della gestione, il revisore verifica e dà atto nella propria relazione che l’indicatore di ritardo annuale elaborato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali sia stato correttamente calcolato e che il dato comunicato all’ente corrisponda alle transazioni effettivamente registrate nel sistema e che l’eventuale Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, per gli enti che hanno l’obbligo di istituirlo, sia stato quantificato in misura esatta. In terzo luogo, il revisore ha l’obbligo di segnalare nella relazione-questionario trasmessa alla Corte dei conti attraverso il portale FITNET/SIQUEL, con cadenza annuale, i casi di superamento sistematico dei termini di pagamento, di omessa o tardiva costituzione del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali, di mancata integrazione degli obiettivi di tempestività nei contratti dirigenziali, e di incongruenza tra i dati comunicati alla piattaforma e le risultanze contabili.
È di tutta evidenza come un organo di revisione che abbia assolto correttamente agli obblighi di programmazione e di monitoraggio infra-annuale sarà in grado, al momento della chiusura dell’esercizio, di attestare con cognizione di causa l’aderenza ai parametri di virtuosità ovvero di segnalare con precisione le disfunzioni che ne hanno impedito il rispetto. Come evidenzia la delibera n. 63/2026 della Corte dei Conti, sopra richiamata, l’omissione o l’adempimento meramente formale di taluno di tali obblighi espone il revisore a responsabilità amministrativo-contabile qualora dal mancato esercizio del controllo derivi un danno erariale per l’ente, nella specie, il pagamento di interessi moratori che una tempestiva segnalazione avrebbe consentito di evitare, nonché a responsabilità disciplinare dinanzi all’ordine professionale di appartenenza per violazione dei principi di revisione applicabili agli enti locali.
