Rapporti con parti correlate: quando l’informativa incide sulla validità del bilancio

L’omessa informativa sulle operazioni con parti correlate può compromettere la chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. La rilevanza dell’omissione va valutata in concreto, verificando se l’informazione avrebbe inciso sulla comprensione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

La patologia del bilancio non deriva soltanto dall’alterazione dei valori contabili. Può formarsi anche quando i numeri siano formalmente corretti, ma risultino privi delle informazioni necessarie a comprenderne l’effettiva genesi economica. Un credito può essere iscritto per l’importo esatto e un ricavo può rispettare il principio di competenza. Se, tuttavia, non viene indicato che l’operazione è intervenuta con il socio di controllo, con una società sottoposta al medesimo potere direttivo o con un soggetto legato agli amministratori, la rappresentazione può diventare incompleta e, nei casi più gravi, fuorviante. Il problema non riguarda, quindi, soltanto la corretta contabilizzazione dell’operazione, ma la capacità del bilancio di rendere intelligibili i rapporti economici che hanno determinato quei valori. 

In questa prospettiva, l’art. 2423, comma 2, c.c., costituisce la clausola generale del sistema. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Gli artt. 2427 e 2428, c.c., specificano tale principio con riferimento ai rapporti societari potenzialmente idonei a condizionare la formazione del risultato. 

L’informativa sulle parti correlate tra nota integrativa e relazione sulla gestione 

L’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, c.c., traduce la clausola generale dell’art. 2423, c.c., in uno specifico obbligo informativo. La Nota integrativa deve illustrare le operazioni rilevanti con parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato, precisandone l’importo, la natura del rapporto e gli ulteriori elementi necessari per comprenderne gli effetti sul bilancio. La disposizione mira a evitare che un valore formalmente corretto venga interpretato come espressione di ordinarie dinamiche negoziali quando, invece, deriva da rapporti influenzati da legami partecipativi, interessi personali o politiche di gruppo

L’art. 2428, comma 3, n. 2, c.c., per i soggetti tenuti alla redazione della relazione sulla gestione, completa tale presidio da una prospettiva distinta. Il documento deve rappresentare i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime, anche quando le singole operazioni non presentino scostamenti dalle condizioni normalmente praticate sul mercato. La Nota integrativa seleziona, dunque, le operazioni in ragione della correlazione, della rilevanza e delle condizioni applicate. La relazione sulla gestione ricostruisce invece il sistema dei rapporti infragruppo e le dipendenze economiche, finanziarie od organizzative che ne derivano

Il difetto di coordinamento tra Nota integrativa e relazione sulla gestione può determinare una patologia del sistema informativo societario e, nei casi più gravi, riflettersi sulla deliberazione di approvazione del bilancio. L’omessa o inadeguata rappresentazione dei rapporti con parti correlate non rende automaticamente falso il bilancio e non integra, per ciò solo, il reato di false comunicazioni sociali. Quando, tuttavia, sottrae ai destinatari un elemento essenziale per comprendere le poste iscritte o le dipendenze economiche della società, l’omissione può compromettere i requisiti di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta. Potranno conseguentemente emergere profili di invalidità della deliberazione, responsabilità degli amministratori e, in presenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge, rilevanza penale della condotta

Il possibile rilievo penale dell’omissione informativa 

Il reato di false comunicazioni sociali, tradizionalmente ricondotto alla nozione di falso in bilancio, è disciplinato dall’art. 2621, c.c., fuori dai casi previsti dall’art. 2622, c.c.. Ne rispondono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge.  

La condotta deve riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo ed essere concretamente idonea a indurre altri in errore. L’omessa informazione su un’operazione con parte correlata assume pertanto rilevanza penale soltanto quando ricorrano congiuntamente tali presupposti, non essendo sufficiente una carenza meramente formale. 

La questione decisiva consiste nello stabilire se l’omissione abbia privato i destinatari di un elemento essenziale per interpretare le poste di bilancio. In tale ipotesi, l’esattezza tecnica della contabilità non impedisce che la rappresentazione complessiva risulti carente e che la deliberazione di approvazione possa essere contestata. 

La concezione tradizionale del bilancio, prevalentemente incentrata sulla misurazione quantitativa del capitale e del reddito d’esercizio, è stata progressivamente integrata da una più articolata funzione informativa. La fedeltà della rappresentazione non si esaurisce nella corretta determinazione dei valori, ma comprende la possibilità di ricostruire le condizioni economiche e i rapporti di dipendenza che ne hanno determinato la formazione. 

Sul piano ricostruttivo, il problema può essere affrontato secondo 2 differenti prospettive. Una prima impostazione, di carattere formalistico, circoscrive la patologia del bilancio alle omissioni che incidono direttamente sui documenti che lo compongono in senso tecnico.  

Una diversa lettura, di natura funzionale, valorizza invece l’unitarietà del sistema informativo destinato all’assemblea. La deliberazione non si forma sulla sola base dello Stato patrimoniale, del Conto economico, del rendiconto finanziario e della Nota integrativa, ma anche attraverso le informazioni contenute nei documenti di accompagnamento. 

I 2 orientamenti non devono essere necessariamente considerati antitetici. L’impostazione formalistica evita che ogni insufficienza descrittiva venga impropriamente elevata a vizio invalidante. Quella funzionale impedisce, per contro, che la relazione sulla gestione si trasformi in un’area sottratta a ogni controllo sostanziale. Il punto di equilibrio va individuato attraverso un giudizio di essenzialità dell’informazione omessa. Non è sufficiente accertare che un dato non sia stato riportato. Occorre verificare se la sua conoscenza avrebbe potuto modificare in misura apprezzabile la comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, oppure incidere sulla valutazione dei rischi e delle prospettive della gestione. 

In tale prospettiva, il principio di chiarezza assume una portata autonoma e non meramente accessoria rispetto alla veridicità dei valori. La deliberazione di approvazione del bilancio può risultare invalida anche in assenza di dati materialmente falsi, quando le modalità di esposizione impediscano ai destinatari di ricostruire in modo intelligibile la situazione della società. La chiarezza non costituisce, pertanto, una qualità meramente stilistica, ma un requisito legale della rappresentazione di bilancio. 

La rilevanza informativa dei rapporti con parti correlate 

Il rilievo delle operazioni con parti correlate dipende tanto dall’ammontare contabilizzato quanto dalla natura del legame con la controparte. Finanziamenti infragruppo, sistemi di tesoreria accentrata, servizi condivisi, concessioni di beni immateriali, locazioni e garanzie possono incidere sulla redditività, sulla liquidità e sull’autonomia della società senza generare errori nelle singole poste. L’informazione deve quindi consentire di distinguere il risultato prodotto dalla capacità economica propria dell’impresa da quello influenzato dalle politiche del gruppo, soprattutto quando i ricavi risultino concentrati verso una sola controparte o la continuità aziendale dipenda dal sostegno finanziario della controllante. 

I principi illustrati trovano poi applicazione concreta nelle diverse tipologie di operazioni con parti correlate, rispetto alle quali assumono rilievo differenti obblighi informativi e specifici profili di rischio. 

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