Linee evolutive dell’accertamento tributario

L’accertamento tributario evolve verso controlli sempre più data-driven, fondati su ISA, fatturazione elettronica, Superbonus, locazioni brevi ed economia digitale. In questo scenario, la tutela del contribuente passa dalla capacità di documentare in anticipo la coerenza economica e fiscale delle operazioni.

L’economia si evolve e l’accertamento si adegua. Sono, infatti, già in atto, ed evidenti, nuove linee evolutive dell’accertamento tributario, finalizzate a intercettare nuovi modelli di business e nuovi comportamenti dei contribuenti.

Molte novità sul fronte accertativo dipendono, più o meno direttamente, dall’utilizzo delle nuove analisi informatizzate del rischio fiscale con le quali l’Amministrazione finanziaria riesce sempre di più a ottimizzare l’immenso patrimonio di dati e informazioni a sua disposizione. La strategia perseguita dal Fisco si fonda sulla gestione proattiva del dato, mirando a intercettare il rischio fiscale prima che questo si cristallizzi in violazioni strutturali.

Questi nuovi scenari in ambito accertativo sono testimoniati dalle numerose sentenze che, ormai giornalmente, vengono inserite nelle banche dati della giustizia tributaria.

Scopo della giornata del Master Breve di Euroconference sarà proprio quello di focalizzare l’attenzione su questi nuovi ambiti in cui si muove l’Amministrazione finanziaria, esaminando le più importanti e innovative decisioni della giustizia tributaria.

Un primo fronte da analizzare con attenzione riguarda l’utilizzo dei bassi punteggi ISA in accertamento.

Gli Indici sintetici di affidabilità (c.d. ISA) rappresentano ormai uno strumento principe per la selezione dei contribuenti.

Il punteggio, espresso su una scala da 1 a 10, determina il destino fiscale dell’impresa: un voto superiore a 8 garantisce l’accesso al “regime premiale” (esclusione da alcuni accertamenti e riduzione dei termini di decadenza), mentre un punteggio inferiore a 6 colloca il contribuente in una zona di rischio per l’accertamento analitico-induttivo.

Dal punto di vista procedurale, l’Agenzia inizia spesso con l’invio di questionari esplorativi, che se ignorati o gestiti con superficialità, maturano inevitabilmente in un vero e proprio schema d’atto.

In tale contesto, l’uso del campo annotazioni già in fase dichiarativa può rivelarsi cruciale. Il campo annotazioni diventa, quindi, lo strumento per inserire variabili oggettive quali la ristrutturazione dei locali, anomalie di settore ecc., capaci di scardinare le presunzioni semplici dell’Amministrazione finanziaria.

La difesa del contribuente non può limitarsi a contestare genericamente i calcoli dell’ufficio. Occorre, infatti, assolvere l’onere della prova dimostrando la coerenza economica di un basso punteggio prima che il contraddittorio obbligatorio si trasformi in un atto impositivo.

Verranno esaminate le principali sentenze delle corti di merito che hanno ad oggetto i bassi punteggi ISA. Fra queste, merita qui di ricordare: CGT I° grado di Padova n. 425/2025; CGT I° grado Livorno n. 314/2025 e CGT I° Genova n. 214/2026.

Altro fronte caldo, dal punto di vista accertativo, è quello relativo al Superbonus e più in generale alle detrazioni edilizie.

Qui, la straordinarietà degli incentivi edilizi del periodo Covid ha generato una parallela evoluzione nelle metodologie dei controlli fiscali finalizzati sia a intercettare le frodi, ma anche, più in generale, altri vizi o violazioni nell’utilizzo e gestione di tali crediti d’imposta.

Attenzione anche all’utilizzo e alla contabilizzazione dei bonus nelle società di capitali per le quali le regole OIC dell’agosto 2021 impongono attente riflessioni. La corretta rilevazione dei crediti come asset finanziari o compensazioni d’imposta è, infatti, il primo parametro valutato dai verificatori. Un’errata appostazione può segnalare un’artificiosa solidità patrimoniale, innescando indagini sulla spettanza del credito.

Particolari attenzioni anche alle questioni dei differenziali postivi o negativi, relativi alla cessione del credito fiscale. Lo scarto tra il valore nominale e il prezzo d’acquisto viene oggi monitorato per intercettare extra-profitti ingiustificati o tracce di riciclaggio. Sul piano soggettivo, la figura del General Contractor (GC) è sotto la lente d’ingrandimento: la giurisprudenza recente tende a contestare l’inesistenza soggettiva dell’operazione qualora il GC sia privo di una propria autonoma organizzazione di mezzi e risorse. Se il GC agisce come un mero “passacarte” senza reali funzioni di coordinamento, il rischio è il disconoscimento integrale della detrazione. In questa materia, la solidità del “fascicolo tecnico” e la prova dell’effettiva esecuzione dei lavori sono gli unici presidi contro contestazioni che possono scivolare rapidamente dal piano tributario a quello penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Anche l’integrazione dei dati della fatturazione elettronica (FE) e l’utilizzo massiccio di tecniche di intelligence fiscale stanno producendo risultati importanti in termini di accertamenti fiscali.

La fatturazione elettronica è infatti la risorsa principale dell’intelligence fiscale, consentendo un incrocio massivo con i preziosi dati dell’archivio dei rapporti finanziari. L’analisi dell’Agenzia non si ferma più ai dati di testata, ma penetra nella parte descrittiva (il c.d. corpo) della fattura elettronica.

Attraverso l’esame analitico delle descrizioni dei beni e delle quantità, il Fisco è ora in grado di ricostruire il ciclo delle rimanenze aziendali in tempo reale, calcolando indici di rotazione del magazzino che, se incoerenti, fondano presunzioni di vendite in nero.

Lo SDI (Sistema di Interscambio) permette, inoltre, l’intercettazione precoce delle c.d. società cartiere. Il monitoraggio dei flussi finanziari correlati alle FE consente di individuare anomalie soggettive prima che il credito IVA fittizio venga compensato. È essenziale comprendere che il rischio ricade anche sull’utilizzatore inconsapevole: l’Amministrazione contesta spesso la “mancanza di diligenza” nel verificare la struttura del fornitore.

Infine, sempre grazie all’integrazione dei dati contenuti nelle FE è sempre più facile smascherare i “falsi forfettari”: l’incrocio tra volumi fatturati e incassi effettivi elimina ogni zona d’ombra sulla permanenza nel regime agevolato.

Nuove linee di accertamento fiscale si estendono poi verso altri ambiti operativi.

Nel settore immobiliare, ad esempio, dove il confine tra redditi fondiari e attività d’impresa nel settore delle locazioni brevi è divenuto ormai sottilissimo. Su tali aspetti merita di essere qui richiamata la recente sentenza della CGT I° di Firenze n. 148/2026 secondo la quale locare anche più camere di un solo appartamento può configurare, a certe condizioni, attività d’impresa con conseguente obbligo di apertura della partita IVA.

Merita di essere attenzionato anche il fronte della c.d. economia digitale e le nuove attività imprenditoriali legate al mondo dei social.

Le risultanze dell’Anagrafe dei rapporti finanziari sono la leva utilizzata dal Fisco come bussola per i controlli sui digital creator, sugli influencer e i c.d. blogger. Le movimentazioni bancarie non giustificate da fatturazioni per sponsorizzazioni diventano la base per accertamenti sintetici basati sul tenore di vita e sui flussi digitali.

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