L’aumento del capitale nelle cooperative segue regole diverse a seconda della struttura adottata e della tipologia di capitale interessato. Per il capitale di cooperazione rilevano sia l’ammissione di nuovi soci sia l’aumento deliberato secondo schemi capitalistici, mentre il capitale di finanziamento resta assoggettato alle regole proprie delle S.p.A.
La cooperativa che adotti il “modello S.p.A.”, obbligatoriamente o per opzione, può rappresentare le partecipazioni dei soci cooperatori come azioni o quote (azioni o quote “di cooperazione”, la cui sommatoria costituisce il “capitale di cooperazione”), mentre dovrà utilizzare le azioni per la partecipazione dei soci finanziatori (azioni “di finanziamento” la cui sommatoria costituisce il “capitale di finanziamento”).
La cooperativa “modello S.r.l.” può anch’essa indifferentemente suddividere le partecipazioni dei soci in azioni o quote, ma non può far ricorso al socio finanziatore se non nelle forme stabilite dalla Legge n. 59/1992, in particolare per mezzo della figura del socio sovventore grazie anche alla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 145/2013.
Se la cooperativa, quale che sia la veste adottata, decidesse di aumentare il “capitale di cooperazione”, può ricorrere a 2 diversi schemi negoziali: quello sottostante all’art. 2524, c.c., il quale la vede nella veste di proponente, oppure quello sottostante all’art. 2528, c.c., il quale la vede nella veste di accettante. Più precisamente, ai sensi dell’art. 2528, c.c., la cooperativa, ammettendo nuovi soci, incrementa per questa via il capitale, accettando la proposta dell’aspirante cooperatore. In questo caso, ai sensi dell’art. 2524, c.c., secondo comma, non siamo in presenza di una modificazione dell’atto costitutivo. La procedura di aumento mediante ammissione di nuovo socio è pertanto peculiare del mondo cooperativo e segue forme e modalità che non ricalcano in alcun modo quelle delle società lucrative.
A conclusioni diverse si giunge nel caso, opposto, in cui l’aumento di capitale di cooperazione avvenga ai sensi dell’art. 2524, comma 3, c.c., il quale rinvia all’art. 2438 ss., c.c.. In questo caso, l’aumento reale del capitale di cooperazione deliberato secondo le modalità proprie delle società di capitali è regolato dalla corrispondente disciplina della S.p.A. o della S.r.l.. È dubbio se in questi casi si debba far ricorso alle procedure proprie delle società lucrative. Secondo il Notariato (Studio 157/2008), il rinvio contenuto nel citato art. 2524, comma 3, c.c., impone l’adozione della delibera assembleare in sede straordinaria nonché l’intervento del Notaio. Tuttavia, gran parte della dottrina non condivide tale soluzione. Stante la variabilità del capitale, infatti, si può sostenere che l’aumento non comporta modificazione dell’atto costitutivo e pertanto l’aumento di capitale si può in ogni caso deliberare in assemblea ordinaria tranne l’ipotesi in cui dovesse essere modificato il valore unitario della quota o dell’azione.
È invece sicuramente applicabile l’art. 2438, c.c., nella parte in cui condiziona l’esecuzione dell’aumento di capitale all’intero versamento delle quote precedentemente sottoscritte.
Inoltre, non può esservi alcun obbligo del socio alla sottoscrizione di un aumento di capitale, nemmeno in caso di perdite che ne abbiano eroso la consistenza iniziale. Infatti, se ciò fosse ammissibile, si profilerebbe una responsabilità illimitata connessa alla partecipazione che sarebbe in totale contrasto con quanto previsto dalla legge.
In caso di aumento a pagamento secondo le forme “capitalistiche” è ugualmente previsto l’obbligo di riconoscere proporzionalmente ai vecchi soci il diritto di opzione, fatta salva l’applicazione dell’art. 2524, comma 4, c.c., che prevede la possibilità di deliberare, in assemblea, limitazioni o esclusioni del diritto medesimo.
Infine, è appena il caso di evidenziare che l’aumento del capitale “di finanziamento” è regolato interamente dalle norme sulle spa, stante la precisazione contenuta nel primo comma dell’art. 2526, c.c.. Di conseguenza, è necessaria la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria con l’intervento del Notaio.
