La comunicazione di sostenibilità richiede un approccio sempre più rigoroso e documentato. Le nuove regole impongono coerenza tra rendicontazione, claim commerciali e informazioni diffuse al mercato, vietando messaggi ESG generici o non dimostrabili e valorizzando dati tracciabili, verificabili e supportati da adeguati presidi probatori.
La disciplina della comunicazione di sostenibilità sta entrando in una fase caratterizzata da una progressiva intransigenza verso messaggi generici, assoluti o privi di solide evidenze scientifiche.
Per le imprese italiane ed europee, il quadro regolatorio si sta ricomponendo intorno a 2 macro-assi:
- da un lato, la rendicontazione societaria obbligatoria (CSRD, ESRS, tassonomia) e volontaria (VSME, VS);
- dall’altro, la comunicazione commerciale B2C e B2B rivolta a consumatori e mercati (UCPD, Codice del consumo, prassi delle autorità di vigilanza).
Oggi, in questo settore, si impone un approccio integrato: la coerenza tra bilanci, siti web, etichette e campagne marketing non è più soltanto un obiettivo reputazionale, ma un tassello fondamentale di compliance legale.
Il perimetro giuridico è un sistema integrato a 3 livelli:
- Reporting Societario: CSRD, Standard ESRS, Tassonomia UE e relativi obblighi di assurance, assieme alla rendicontazione volontaria (VSME, VS per le cosiddette società “protette”);
- Claim Commerciali e Tutela del Consumatore: Direttiva Unfair Commercial Practices (UCPD) e Direttiva (UE) 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition);
- Regolamentazione di Settore (Financial Services): SFDR, linee guida ESMA sui nomi dei fondi e orientamenti delle autorità nazionali (CONSOB, IVASS).
La novità più rilevante e recente per il mercato italiano è l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 30/2026, che recepisce la Direttiva europea Empowering Consumers all’interno del Codice del consumo, rendendo le nuove regole applicabili a partire dal 27 settembre 2026.
Il sopra indicato Decreto traspone nel diritto sostanziale una serie di divieti tassativi che impattano direttamente sulla progettazione dei claim ambientali:
- divieto di claim ambientali generici (es. “green”, “eco”, “100% sostenibile”) se privi di una prova di “eccellenza riconosciuta”;
- divieto di claim riferiti all’intero prodotto o attività qualora la caratteristica riguardi solo una componente o una fase limitata del ciclo di vita;
- divieto di claim di neutralità climatica di prodotto (es. “CO2 impatto zero”) fondati esclusivamente sulla compensazione (offsetting) delle emissioni;
- divieto di esibire etichette di sostenibilità che non siano basate su sistemi di certificazione accreditati o stabilite da autorità pubbliche;
- divieto di promesse di performance ambientali future (es. “net zero al 2030”) prive di un piano di attuazione dettagliato, misurabile, pubblico e periodicamente verificabile.
Sul fronte della rendicontazione societaria, il biennio 2025-2026 è segnato da una riforma attuata per il tramite del pacchetto “Omnibus I”. La Commissione Europea ha avviato, e quasi portato a termine, una profonda revisione degli standard ESRS al fine di ridurre l’onere amministrativo e focalizzare l’impianto sulle grandi imprese. La Commissione Europea, inoltre, per il tramite dell’Organo Tecnico EFRAG, sta lavorando anche a un riassetto e revisione dei principi di rendicontazione volontaria VSME.
Nel maggio 2026 sono state messe in consultazione pubblica le bozze revisionate dei draft revised ESRS e la Commissione ha espresso l’intenzione di adottare formalmente l’atto delegato prima dell’estate 2026, praticamente entro i prossimi 60/90 giorni.
Le imprese devono strutturare controlli interni e assurance-ready basandosi su standard che vedranno la loro definizione e pubblicazione nel corso del terzo trimestre 2026.
Per contro, per le PMI non quotate ed escluse dalla CSRD, la Commissione ha promosso la revisione dello standard volontario VSME (Voluntary SME) basato su self-declaration senza obbligo di certificazione terza, configurandosi come la base «obbligatoria» per rispondere alle crescenti richieste informative provenienti dalle filiere produttive.
Su tale aspetto la Direttiva 470/2026, pubblicata sulla GUUE il 26.02.2026, prevede l’obbligo per le società che “comunicano le informazioni [sulla sostenibilità]” (quelle con più di 1.000 dipendenti) di poter chiedere alle società “protette” (quelle con meno di 1.000 dipendenti), facenti parte della filiera delle società obbligate, solo i dati presenti nei principi di rendicontazione volontaria, assegnando ,nel contempo, a queste ultime un diritto legale di rifiutarsi di raccogliere, predisporre e comunicare dati non presenti nella rendicontazione volontaria.
In Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ampliato il proprio raggio d’azione includendo anche i claim etico-sociali legati alla supply chain.
Al fine di mitigare il rischio legale e di posizionamento, la consulenza tecnica di sostenibilità dovrà guidare le aziende nel passaggio da una logica di “approvazione estetica” a una logica di governo integrato del claim.
Ogni asserzione ESG deve essere trattata come un elemento regolato, dotato di un owner interno, una scadenza e un archivio probatorio dedicato.
I professionisti dovranno aiutare le aziende ad implementare presidi minimi all’interno delle loro organizzazioni.
La strategia da adottare per i prossimi mesi non consiste nel comunicare meno, bensì nel comunicare la sostenibilità potenziando l’architettura probatoria sottostante.
Le imprese “vincenti”, nell’ambito della sostenibilità, saranno quelle che riusciranno a trasformare nei prossimi la sostenibilità da «promessa reputazionale» a «informazione tracciabile, verificabile e coerente».
