La società che necessita di nuovi mezzi finanziari, alternativamente all’emissione di nuove azioni (e, quindi, all’aumento del capitale sociale), può offrire in sottoscrizione al pubblico le obbligazioni.
La disciplina relativa alle obbligazioni delle S.p.A. si rinviene negli artt. 2410 al 2420-ter.
Le obbligazioni costituiscono titoli rappresentativi di quote di pari valore nominale e dotate dei medesimi diritti, relativi a un prestito contratto dalla società nei confronti di una pluralità di risparmiatori.
Sotto il profilo patrimoniale, gli obbligazionisti vantano, quale regola generale, il diritto:
- alla restituzione del capitale, corrispondente al valore nominale del titolo, alla scadenza stabilita;
- alla corresponsione di un interesse periodico, determinato in misura percentuale rispetto alla somma prestata.
I commi 1 e 2 dell’art. 2411, cod. civ. prevedono la possibilità che:
- la restituzione del capitale e la corresponsione degli interessi possano essere, in tutto o in parte, subordinate alla previa soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- la tempistica o l’ammontare degli interessi possano essere determinati in modo variabile sulla base di parametri oggettivi, anche connessi all’andamento economico della società.
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