Deposito del bilancio 2025

Il bilancio d’esercizio delle società di capitali, una volta approvato, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni, con decorrenza dal giorno successivo e slittamento al primo giorno lavorativo utile in caso di scadenza festiva. Il deposito avviene in formato XBRL e il bilancio deve includere i principali documenti contabili, con semplificazioni previste per bilanci abbreviati e micro-imprese. L’omesso deposito comporta sanzioni amministrative e può integrare una causa di scioglimento della società in caso di impossibilità di funzionamento o inattività dell’assemblea.

Il bilancio dell’esercizio 2025 delle società di capitali, una volta approvato dall’assemblea dei soci, deve essere depositato presso il Registro Imprese competente. Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d’esercizio. 

Al riguardo, si rileva che: 

  • giorni festivi assumono rilevanza nel calcolo dei 30 giorni; 
  • i 30 giorni decorrono dal giorno successivo all’approvazione del bilancio; 
  • se la scadenza cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo, il termine di presentazione slitta al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 558/1999
  • nel caso in cui il bilancio sia approvato in seconda convocazione, i 30 giorni utili al deposito decorrono dalla data in cui la stessa è avvenuta. 

Quindi, ad esempio, se il bilancio dell’esercizio 2025 è stato approvato in data 30 aprile 2026, il termine per il deposito dello stesso scade in data 1° giugno 2026 (il termine naturale del 30 maggio 2026 cade di sabato). 

Il bilancio deve essere trasmesso nel formato XBRL, sulla base della c.d. tassonomia, al fine di uniformare la classificazione delle voci contabili. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2026 è la versione “2018-11-04”. 

Il bilancio deve obbligatoriamente contenere lo Stato patrimoniale, il Conto economico, la Nota integrativa e il Rendiconto finanziario. Tuttavia: 

  • le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis, c.c., sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario; 

Generalmente, il mancato deposito del bilancio può derivare dall’inadempimento degli amministratori oppure dall’inerzia dell’assemblea. L’omesso adempimento è sanzionato ai sensi dell’art. 2630, c.c., che prevede: 

  • l’applicazione di una sanzione minima di 103 euro e massima di 1.032 euro per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi di atti al Registro Imprese; 
  • con riduzione di 1/3 nel caso la denuncia/comunicazione/deposito avvengano nei 30 giorni successivi; 
  • nonché di aumento di 1/3 se si tratta di omesso deposito del bilancio. 

Perdipiù, l’omesso deposito del bilancio, quando derivi dal malfunzionamento dell’assemblea, può costituire un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3), c.c., per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea. 

L’impossibilità di funzionamento si verifica quando l’assemblea è regolarmente costituita ma non riesce a deliberare per la mancanza della formazione dei quorum necessari a causa di dissidi insanabili dei soci; ciò accade, tipicamente, quando la compagine sociale è formata da 2 soci paritetici al 50% tra i quali si è creata un’insanabile conflittualità

La continuata inattività si può verificare a causa della perdurante mancata convocazione dell’assemblea, tale da rendere effettivamente impossibile l’adozione di deliberazioni necessarie alla vita societaria

Sotto il profilo operativo, si ricorda che il deposito del bilancio va effettuato: 

  • al competente Registro Imprese, individuato in base all’ubicazione della sede legale (in caso di società o consorzio) o sede secondaria (in caso di società estera); 
  • in via telematica ovvero su supporto informatico completo di firma digitale. Non può essere presentato alcun modello o documento cartaceo. 

Il deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di 92,40 euro, in caso di deposito effettuato su supporto informatico, o di 62,40 euro, in caso di deposito in modalità telematica. È inoltre dovuta l’imposta di bollo in misura pari ad 65,00 euro

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