Certificazione contabile in iperammortamento: la check list dei principali controlli

L’iperammortamento 2026-2028 introduce un obbligo generalizzato di certificazione contabile per tutte le imprese. La certificazione è affidata al revisore legale (o società di revisione), anche per le imprese non obbligate, senza rimborso dei costi. Il revisore deve attestare l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile, con controlli analitici (non a campione). La certificazione sarà necessaria entro la fase finale dell’iter agevolativo.

L’iperammortamento 2026-2028, disciplinato dall’art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025, sarà soggetto all’obbligo generalizzato di certificazione contabile per tutte le imprese beneficiarie.

In attesa della pubblicazione del Decreto attuativo Interministeriale, in cui si profila anche l’estensione dell’onere di perizia tecnica asseverata a ogni bene agevolato, in questo contributo analizziamo i tratti caratteristici dell’attività che dovrà svolgere il certificatore e le relative check list di controllo.

Il soggetto deputato al rilascio della certificazione contabile è colui che è incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, dotato di idonee coperture assicurative.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 39/2010, selezionato dall’impresa beneficiaria.

Non è previsto, nel Decreto Interministeriale in arrivo, un ristoro dei costi di certificazione contabile per i soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti (nel precedente contributo “Iperammortamento con obbligo di certificazione contabile” sono stati esaminati anche i risvolti economici degli adempimenti previsti dalla misura sul beneficio effettivamente spettante alle imprese).

La forma della certificazione sarà probabilmente libera, come nella più recente esperienza del credito d’imposta Transizione 5.0.

Il revisore sarà tenuto ad attestare:

  • l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili (spese per beni 4.0 di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025 e spese per impianti FER e relativi impianti di stoccaggio dell’energia prodotta in eccesso);
  • la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (fatture, contratti, documenti, scritture contabili, risultanze di bilancio, etc…).

Quanto al momento di rilascio della certificazione, in relazione all’iter di accesso all’iperammortamento delineato in 3 (o 4) comunicazioni al GSE e alle analogie con il credito d’imposta Transizione 5.0, si può prevedere esso debba avvenire in tempo utile per l’invio della comunicazione di completamento, la cui data ultima è fissata al 15 novembre 2028.

Quanto alle procedure di controllo, le attività devono essere svolte analiticamente, escludendo verifiche a campione dei documenti e dei contratti.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso in relazione alla certificazione contabile del credito d’imposta R&S nella circolare 8/E/2019, ribadendo che «Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l’attività di certificazione, si ritiene, stante la natura e le finalità della stessa, che tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare».

Quanto alla check list dei principali controlli da effettuare, il revisore dovrà tenere conto della tipologia di investimenti ammissibili all’iperammortamento:

  • beni nuovi materiali strumentali 4.0 (compresi in Allegato IV annesso alla Legge n. 199/2025 e interconnessi);
  • beni nuovi immateriali strumentali 4.0 (compresi in Allegato V annesso alla Legge n. 199/2025 e interconnessi);
  • beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (impianti FER) e relativi sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta in eccesso (BES) (nel decreto interministeriale in arrivo pare verrà confermato il vincolo fra BES e acquisto di nuovi impianti FER).

Traendo spunto dalla check list con i principali controlli consigliati sul credito d’imposta ZES dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (https://commercialisti.it/documenti-studio/certificazione-del-prospetto-zes/), è possibile stilare un elenco valevole per tutte le tipologie di investimenti ammissibili all’iperammortamento 2026-2028:

Per tutti gli investimenti in Macchinari, Impianti, Attrezzature Varie e Software
Verificare che le fatture relative agli investimenti siano state correttamente registrate nel registro IVA acquisti.
Verificare che le fatture relative agli investimenti siano state correttamente registrate nel registro libro giornale.
Verificare che le fatture relative agli investimenti siano state correttamente registrate a libro cespiti.
Verificare che il processo di ammortamento sui beni agevolati sia stato avviato nel periodo d’imposta.
Verificare il numero identificativo del sistema d’interscambio attribuito alle fatture d’acquisto.
Verificare che non vi siano note di credito emesse a storno delle fatture oggetto di certificazione.
Verificare la presenza di documenti giustificativi degli acquisti dei cespiti indicati nel prospetto riepilogativo (es. offerte, ordini, conferme d’ordine o contratti di acquisto, fatture di acquisto, contratti di leasing, etc….).
Verificare la presenza di contratti di acquisto o ordini di fornitura che specifichino i termini e le condizioni dell’acquisto.
Controllare che i contratti siano firmati dalle parti e contengano una descrizione dettagliata dei beni, il prezzo concordato, le modalità e i termini di pagamento.
Controllare i DDT che accompagnano la consegna dei beni, verificando che corrispondano alle fatture e ai contratti.
Verificare le modalità di pagamento pattuite o l’effettivo pagamento dei beni agevolati.

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