Cosa rilevare contabilmente in caso di prelievo sugli utili

La distribuzione di acconti su utili nelle società di persone presenta rilevanti profili civilistici, legati alla necessaria esistenza di utili effettivamente conseguiti e alle eventuali previsioni statutarie. Il quadro si distingue da quello delle società di capitali, caratterizzato da regole più rigorose e dalla previa approvazione del bilancio.

È uso frequente, nelle società di persone, prelevare acconti su utili in corso di formazione.

Altrettanto frequentemente, e possibilmente prima di effettuare il prelievo, occorrerebbe chiedersi se tale usanza possa costituire una corretta pratica.

Questa pratica, lecita e ammessa per le società di capitali, i cui bilanci siano assoggettati a revisione legale dei conti, trova non poche problematiche se applicata alle società di persone.

Entrando nello specifico, occorre dapprima fare riferimento al dettato civilistico applicato alle società semplici, l’art. 2262, c.c., recita infatti che: «Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire  la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto».

Secondo il disposto dell’art. 2262, c.c., l’approvazione del rendiconto costituisce, quindi, azione preventiva e necessaria all’attribuzione da parte del socio di acconti sugli utili, tuttavia salvo patto contrario.

Opportunamente, si ritiene che diversa scelta e accordo potranno essere conclusi tra i soci solo nello statuto sociale. In tal caso, nulla sembra ostacolare la scelta di erogare acconti sugli utili ancora non formatisi. Sostanzialmente, per le società semplici un accordo tra i soci permette di superare il dettato dell’art. 2262, c.c..

Diversamente, l’art. 2303, c.c., stabilisce per le società di persone: «Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti». Il dettato letterale della norma sembra escludere la possibilitàper le società di persone di ricorrere al versamento degli acconti su utili neanche in caso di patto contrario.

Secondo il Codice civile, quindi, le società di persone non possono versare ai propri soci alcun acconto.

A commento della previsione codicista è intervenuta la sentenza n. 10786 del 9 luglio 2003 della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che anche per tali forme societarie (in particolare, la sentenza si rivolgeva alle società di persone, ma per estensione essa trova applicazione anche alle Società in accomandita semplice) potrà applicarsi il contenuto dell’art. 2262, c.c., con la conseguente possibilità di pagare acconti sugli utili nel caso in cui apposita indicazione sia riportata nello statuto societario.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che l’art. 2303, c.c., non deve intendersi come restrittivo.

Una volta definita la possibilità di versare gli acconti e di aver eventualmente adattato gli statuti a tale evenienza, resta verificare che a chiusura d’anno gli acconti trovino copertura nell’utile effettivamente prodotto dalla società.

Nel caso in cui, a fine anno, l’utile distribuito in acconto si riveli superiore a quello prodotto, potranno verificarsi, infatti, spiacevoli conseguenze, tra le quali l’ipotesi di illecita distrazione di fondi da parte dei soci oltre a ipotesi di reati penali a opera degli amministratori (senza contare problematiche di carattere patrimoniale e fiscale a carico dell’azienda).

Si ricorda, inoltre, che se l’amministratore della società di persone non presenta il rendiconto e il socio non percepisce gli utili, quest’ultimo può agire direttamente contro il primo, in applicazione analogica dell’art. 2395, c.c., dettato per le Società per azioni; infatti, il danno patito dal singolo titolare delle partecipazioni è conseguenza immediata della condotta dell’amministratore, come definito dall’ordinanza n. 11223/2021, pubblicata dalla Prima Sez. civ. della Corte di Cassazione.

Venendo all’aspetto contabile, la rilevazione avverrà direttamente all’atto del pagamento dell’acconto come segue:

Credito vs Socio ….. c/acconti su utili                           a                            Banca c/c

Le somme così versate dovranno poi essere chiuse con l’utile formatosi in corso d’anno.

Appare importante anche evidenziare il contenuto della Cassazione, ordinanza n. 17489/2018, con la quale si specifica che, nel caso in cui la società abbia subito delle perdite che hanno intaccato il patrimonio sociale, gli utili non potranno essere distribuiti, in quanto saranno necessariamente destinati a coprire le perdite pregresse. Solo gli utili eccedenti la copertura delle perdite potranno essere distribuiti, così come stabilito dalle norme del Codice civile che indicano come condizione per la distribuzione degli utili: «la ripartizione tra i soci degli utili realmente conseguiti».

Nelle società di capitali, non è consentito il prelievo di utili “in corso di formazione” (cioè durante l’anno, prima della chiusura dell’esercizio). A differenza delle società di persone, dove tale pratica è diffusa, nelle società di capitali il prelievo può avvenire solo dopo l’approvazione del bilancio e la delibera di distribuzione.

Al fine di poter distribuire gli utili, soggetti a ritenuta nella misura del 26%, le regole principali da seguire sono le seguenti:

  • approvazione del bilancio: l’utile deve essere effettivamente realizzato, risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea dei soci;
  • accantonamento a Riserva Legale: prima della distribuzione, è obbligatorio accantonare almeno il 5% degli utili alla riserva legale, fino a quando questa non raggiunge il 20% del capitale sociale;
  • verifica delle perdite: non si possono distribuire utili se esiste una perdita del capitale sociale, a meno che il capitale non venga reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
  • S.r.l.s.: per le società con capitale inferiore a 10.000 euro, l’obbligo di accantonamento a riserva è più stringente ed è pari a 1/5 degli utili, finché il patrimonio non raggiunge i 10.000 euro.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il corso di propone di fornire il quadro della normativa comunitaria in vigore in tema di rendicontazione di sostenibilità e di analizzare i principi di rendicontazione. A partire dal 25/02/2026

Il programma è stato aggiornato alla luce del D.Lgs. 209/2023, del D.L. 84/2025 e delle più recenti novità normative, con particolare attenzione ai temi emergenti del diritto tributario internazionale. A partire dal 17/03/2026

Il percorso è articolato in cinque giornate in cui sono affrontati ed approfonditi gli aspetti fiscali connessi alla gestione ed al trasferimento degli immobili. A partire dall’11/03/2026

Torna in alto