Rottamazione-quinquies: il ritardo sul versamento della prima rata non fa scattare la decadenza

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la quinta edizione della rottamazione dei ruoli per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, limitata ai debiti da omessi versamenti dichiarativi e contributivi. La definizione consente di pagare solo il capitale e le spese, senza sanzioni né interessi. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali, con decadenza in caso di mancato pagamento.

La c.d. rottamazione consente di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi all’omesso versamento di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza.

La Legge di bilancio 2026art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025hainfattidato il via liberaalla quinta edizione, pur escludendo espressamente, per la prima volta, i debiti derivanti da attività di accertamento (cfr. pure FAQ n. 5 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).

I debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni (sono esclusi pure gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).

Il piano di pagamento è rimesso al debitore, che può scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; ovvero nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

  1. la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;
  2. dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  3. dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

La definizione non produce effetti, in caso di mancato o di insufficiente versamento: 

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  2. di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In questi casi, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che proseguono a cura dell’agente della riscossione, e vengono acquisiti i versamenti effettuati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

Il Legislatore ha quindi previsto tra le cause di decadenza dalla Rottamazione l’omesso pagamento dell’unica rata, in scadenza il 31 luglio 2026.

Analoga previsione non è disposta in caso di mancato versamento della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale.

E sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’annuale incontro con la stampa specializzata, ha confermato che ove il debitore sceglie di effettuare in forma dilazionata il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione, l’omesso o ritardato versamento della prima rata non determina l’inefficacia della definizione stessa.

Tuttavia, si incorrerà nell’inefficacia della definizione qualora il tardivo pagamento della prima (come di qualsiasi altra) rata si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di 2 rate, tenendo, comunque, conto che, nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta.

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