Il nodo della nuova finanza nelle ristrutturazioni aziendali

La crisi dell’impresa trae origine nella maggior parte dei casi dall’EBITDA: i volumi dei ricavi si contraggono mentre i costi non riescono ad adeguarsi con la stessa velocità in ragione dell’incidenza dei costi fissi (personale, affitti e noleggi, costi amministrativi e di governance). Alla contrazione dell’EBITDA si accompagna spesso la perdita di controllo del circolante (esplosione dei crediti commerciali e delle rimanenze) sicché il flusso di gestione si assottiglia fino a diventare anche negativo.

In tale situazione non è possibile per l’impresa servire con regolarità i propri debiti, remunerare adeguatamente il capitale proprio (anzi normalmente si richiede un intervento alla proprietà) e infine effettuare tutti gli investimenti necessari per mantenere l’efficienza dei cespiti (manutenzione straordinaria, rinnovi e sostituzioni).

La ristrutturazione dell’impresa, volta a recuperare un adeguato livello del flusso di gestione, richiede di porre mano a tutte le aree di criticità che nel passato più recente dell’impresa sono state trascurate. Si tratterà quindi dal punto di vista operativo di compiere tutti gli investimenti necessari al piano di ristrutturazione, siano essi di rinnovo o anche di espansione (ad esempio per consentire produzioni diverse da quelle esistenti e a maggior valore aggiunto ma anche nuovi software gestionali, licenze) e dal punto di vista finanziario di sanare gli inadempimenti pregressi (verso i dipendenti, lo Stato, le banche, e i fornitori).

Ne deriva che i piani di ristrutturazione costano e non poco.

Tale fabbisogno finanziario è inoltre concentrato nella fase iniziale del piano, dovendosi ripristinare condizioni di regolare adempimento degli obblighi ai quali l’impresa è sottoposta ma soprattutto gli investimenti in capitale fisso sono solitamente un pre-requisito indispensabile perché la ristrutturazione abbia successo.

La copertura del fabbisogno non è semplice, soprattutto nei casi nei quali la proprietà giunge al momento cruciale della decisione se ristrutturare o liquidare, ormai spossata da anni di interventi che ne hanno ridotto o azzerato le disponibilità.

Il ricorso al capitale di debito è teoricamente percorribile ma praticamente complesso.

Le successive modificazioni della norma fallimentare hanno progressivamente accentuato lo spirito di fondo volto a tutelare la continuità aziendale, in tutte le situazioni in cui è possibile, per quanto attiene ai finanziamenti prededucibili ovvero erogati in situazioni di crisi, i quali, in caso di successivo fallimento dell’impresa, vengono sottratti ai crediti di massa e rimborsati in pre-deduzione, ovvero sia prima di tutti gli altri, compresi i crediti privilegiati. Tale agevolazione dovrebbe incentivare gli istituti di credito a erogare nuova finanza a sostegno dei piani con elevato merito creditizio e quindi con ragionevoli speranze di successo.

Tuttavia la normativa esistente consente una piena pre-deducibilità solamente ai finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato omologato o di un accordo di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale (art. 182 quater L.F. comma 1). Perché si possa ottenere il finanziamento è quindi necessaria l’omologa, con un conseguente problema di tempi: infatti, perché un concordato, ipotizziamo in continuità, sia omologato, normalmente trascorrono circa 8-10 mesi dalla presentazione della domanda “in bianco” (art. 161 L.F. comma 6). Nel caso dell’accordo di ristrutturazione i tempi di omologa sono inferiori, ma prima bisogna formare l’accordo, per cui le tempistiche non divergono di molto. In tale periodo è ben difficile che l’impresa possa continuare a operare senza perdere ulteriore competitività e mettere a repentaglio il buon esito della ristrutturazione.

I finanziamenti erogati prima dell’omologa possono essere prededucibili ai sensi dell’art. 182 quater L.F. comma 2, ma in tal caso è necessario che il giudice li abbia indicati come tali nel decreto di ammissione del concordato o di omologa dell’accordo di ristrutturazione. E’ evidente che tale “aleatorietà” non tranquillizza il finanziatore.

Infine, ai sensi dell’art. 182 quinquies L.F. comma 1, il debitore che presenta domanda di concordato, anche in bianco, o richiede l’omologa di un accordo (o presenta solamente una proposta di accordo – art. 182 bis L.F. comma 6) può richiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti pre-deducibili. In tale caso è richiesto che un professionista che, verificato il fabbisogno complessivo, attesti che tali finanziamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori (di massa).

Il comportamento dei giudici in tale fattispecie è molto conservativo, soprattutto in assenza di un piano di ristrutturazione con un minimo di dettaglio che diviene indispensabile per l’autorizzazione.

L’ottenimento in tempi rapidi di nuova finanza è quindi molto difficile senza la pre-deduzione. In aggiunta, il piano attestato ai sensi dell’art. 67 L.F. comma 3 lettera d, che è spesso preferito dalle imprese perché evita di dare pubblicità allo stato di crisi, non consente di ottenere nuova finanza pre-deducibile.

L’effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno da ristrutturazione è quindi limitata a quelle situazioni in cui:

  1. il mantenimento/moratoria/revisione dei tassi sulle linee esistenti può coprire una parte significativa di fabbisogno;
  2. esistono assets significativi da liquidare (autofinanziamento);
  3. la proprietà è in grado di intervenire in modo “tangibile”;
  4. il trascorrere del tempo necessario all’omologa di un concordato o di un accordo non è tale da ledere in modo irreparabile le possibilità di recupero (ad esempio nel settore immobiliare).

 



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