Il revisore non controlla la conformità Xbrl del bilancio

Il Documento di ricerca n. 191 Assirevi affronta un argomento di piena attualità, ovvero il rapporto fra, da una parte, l’attività svolta dal revisore contabile rispetto al bilancio d’esercizio e la predisposizione della relazione di revisione e, dall’altra parte, la conformità del bilancio stesso rispetto alle specifiche tecniche necessarie ad elaborarlo nel formato Xbrl per il suo deposito al Registro delle imprese.

In via del tutto preliminare, si sottolinea che con l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte dei soci termina il processo di formazione del bilancio, così che nella successiva fase del suo deposito al Registro delle imprese – la quale assolve ad una funzione di pubblicità notizia – il revisore esce di scena, essendo il deposito un adempimento che compete agli amministratori e, in loro difetto, all’organo di controllo. L’eventuale omissione del deposito del bilancio non ne inficia infatti la validità, ma determina profili di responsabilità per gli organi sociali.

Quindi, né il quadro normativo di riferimento e né i principi di revisione prevedono alcuna attività di verifica da parte del revisore in merito alla codificazione del bilancio nel formato Xbrl; né, sottolinea Assirevi, questa attività può essere fatta rientrare nell’ambito degli “eventi successivi” alla chiusura dell’esercizio di cui al Principio di revisione ISA Italia 560.

Malgrado tutto ciò, il diverso comportamento che gli amministratori della società possono assumere rispetto alla elaborazione del formato Xbrl del bilancio non può lasciare del tutto indifferente il revisore. Possono quindi presentarsi tre scenari essenziali.

In un primo scenario, gli amministratori predispongono il bilancio d’esercizio già in un formato elaborabile Xbrl, e quindi è proprio questo formato ad essere oggetto di relazione del revisore e di approvazione dei soci. In questa situazione, Assirevi suggerisce che, tanto la lettera di incarico del revisore quanto, in modo particolare, la lettera di attestazione che sarà rilasciata dall’organo amministrativo della società, contengano la specifica secondo cui la relazione di revisione emessa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 ha per oggetto il bilancio d’esercizio redatto in formato Xbrl, ma che il giudizio sul bilancio stesso espresso dal revisore non include anche la conformità dello stesso rispetto alla normativa che ne disciplina le specifiche tecniche di tassonomia espositiva previste per il deposito al Registro imprese.

Un secondo scenario, si ha invece quando gli amministratori predispongono il bilancio in un formato non Xbrl, il quale viene sottoposto al revisore e quindi alla approvazione dei soci; poi, gli amministratori procedono con l’elaborazione del formato Xbrl che viene depositato presso il Registro delle imprese considerandolo conforme a quello approvato dai soci. In questo caso, Assirevi suggerisce che nella lettera di attestazione rilasciata dagli amministratori venga ribadita la esclusiva responsabilità dell’organo amministrativo riguardo all’adempimento degli obblighi successivi all’approvazione del bilancio, e quindi anche per quanto concerne l’elaborazione Xbrl funzionale al suo deposito.

Un terzo scenario si ha quando, come nel secondo sopra illustrato, gli amministratori preparano un bilancio in formato non Xbrl, il quale viene approvato dai soci, che solo in secondo momento provvedono alla elaborazione Xbrl; in fase di deposito al Registro imprese, però, gli amministratori rilevano che per salvaguardare i principi di chiarezza, verità e correttezza, allegano anche il bilancio nella forma approvata dai soci. In questa circostanza, come nel secondo scenario precedente, si suggerisce al revisore si integrare la lettera di attestazione che sarà rilasciata dagli amministratori con la specifica sopra evidenziata, onde chiarire che il giudizio rilasciato dal revisore sul bilancio non ha in ogni caso per oggetto la sua conformità alle specifiche tecniche che ne comandano il deposito al Registro imprese.

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